INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Misure di prevenzione e protezione

Dalla valutazione del rischio consegue l’adozione di misure di prevenzione e protezione.
Nel caso del rischio chimico, il d.lgs. 81/2008 distingue le misure di carattere generale (art. 224) da quelle di carattere specifico (art. 225).
Le misure di carattere generale sono:

  • progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro
  • fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate
  • riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
  • riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione
  • misure igieniche adeguate
  • riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione
  • metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Le misure di carattere specifico vanno implementate se il risultato della valutazione del rischio (inserire link alla pagina “Valutazione del rischio”) mostra un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.
La misura più importante è la sostituzione dell’agente pericoloso o del processo con altri che, nelle condizioni di uso, non lo sono o lo sono meno.
Quando la natura dell’attività non lo consente, la riduzione del rischio va cercata attraverso:
  • progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati;
  • appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, etc.);
  • misure di protezione individuale, compresi i DPI;
  • misurazione periodica degli agenti pericolosi;
  • sorveglianza sanitaria.
I principi generali di prevenzione e l’art. 15 del d.lgs. 81/2008 dispongono la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale.
La tipologia di interventi per il contenimento dell’esposizione ad agenti chimici può essere, quindi, di diversa natura ma il ricorso ai DPI è opportuno solo se le altre misure non garantiscono la protezione dei lavoratori.

Dispositivi di protezione individuale da agenti chimici

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74 - d.lgs. 81/2008).
 
Non sono DPI:
  • gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
  • le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico
  • le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
  • i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative
  • i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione
  • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o non sono sufficientemente ridotti da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva.
 
La scelta dei DPI comporta una valutazione e una verifica dell’efficacia, dell’efficienza e degli aspetti ergonomici.
I DPI devono (art. 76 c.2 - d.lgs. 81/2008):
  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
  • poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità
I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza; si considerano conformi a tali requisiti i DPI muniti della marcatura CE e corredati, se necessario, dall'attestato di certificazione (d.lgs. 475/1992, regolamento (UE) 2016/425).
In caso di rischi multipli, che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
 
In generale, in riferimento alla protezione da agenti chimici occorre considerare la protezione:
  • delle vie respiratorie
  • delle mani
  • di occhi e viso
  • del corpo
I criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI sono dati dall’art. 79 c.2-bis, recentemente modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215. Nell’ultima versione l’art.79 c.2-bis riconduce i criteri per l’individuazione e uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile, facendo ora riferimento all’edizione più aggiornata delle norme tecniche e non più a quella riportata nel decreto 2 maggio 2001.
In particolare, essendo di particolare interesse per la protezione da agenti chimici, si ricorda che per la scelta, uso e manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, occorre riferirsi alla UNI EN 529:2006 integrata dalla UNI 11719:2018 “Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006”.
 

Ultimo aggiornamento: 12/07/2022