Dalla valutazione del rischio consegue l’adozione di misure di prevenzione e protezione.
Nel caso del rischio chimico, il d.lgs. 81/2008 distingue le misure di carattere generale (art. 224) da quelle di carattere specifico (art. 225).
Le misure di carattere generale sono:
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progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro
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fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate
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riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
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riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione
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misure igieniche adeguate
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riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione
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metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Le misure di carattere specifico vanno implementate se il risultato della valutazione del rischio (inserire link alla pagina “Valutazione del rischio”) mostra un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.
La misura più importante è la sostituzione dell’agente pericoloso o del processo con altri che, nelle condizioni di uso, non lo sono o lo sono meno.
Quando la natura dell’attività non lo consente, la riduzione del rischio va cercata attraverso:
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progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati;
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appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, etc.);
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misure di protezione individuale, compresi i DPI;
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misurazione periodica degli agenti pericolosi;
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sorveglianza sanitaria.
I principi generali di prevenzione e l’art. 15 del d.lgs. 81/2008 dispongono la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale.
La tipologia di interventi per il contenimento dell’esposizione ad agenti chimici può essere, quindi, di diversa natura ma il ricorso ai DPI è opportuno solo se le altre misure non garantiscono la protezione dei lavoratori.
Le variabili che determinano i livelli di esposizione professionale sono molteplici e le misure da adottare vanno programmate in base alle priorità emerse dal processo di valutazione dei rischi.
Le possibili azioni finalizzate alla riduzione dei livelli di esposizione sono schematizzabili in:
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interventi alla sorgente
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eliminazione e/o riduzione e/o sostituzione degli agenti chimici pericolosi con prodotti alternativi meno pericolosi
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tecnologie produttive che permettano un contenimento della dispersione degli agenti chimici pericolosi, ad es. uso di processi a ciclo chiuso
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lay-out tale che le lavorazioni maggiormente a rischio siano svolte in aree in cui l’accesso sia consentito solo agli addetti e per lo stretto tempo necessario
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interventi sull’organizzazione del lavoro
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programmare opportunamente la manutenzione degli impianti, secondo le indicazioni fornite dai costruttori. Se a disposizione, utilizzare anche i dati relativi alla storia dei guasti per pianificare azioni di manutenzione predittiva
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approfondire le possibili criticità prevedibili, ad es. la rottura di tubazioni o valvole, in modo da approntare soluzioni per limitare al minimo la possibilità di esposizione anomala dei lavoratori
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pianificare e provare la gestione delle emergenze, in modo che, in caso di evento reale, nulla sia improvvisato
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interventi sulla propagazione degli inquinanti
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assicurarsi che nel luogo di lavoro sia presente una ventilazione generale che assicuri la diluizione degli agenti chimici pericolosi
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utilizzare le tecniche di aspirazione localizzata per catturare gli inquinanti il più vicino possibile alla sorgente e evitare, così, che attraversino la zona di respirazione dei lavoratori
Ultimo aggiornamento: 12/07/2022