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La tutela previdenziale, assistenziale e sanitaria dei lavoratori è garantita anche quando la loro attività lavorativa si svolge all’estero. Ciò avviene attraverso i regolamenti dell’Unione Europea e le Convenzioni internazionali che l’Italia ha stipulato con alcuni Paesi extracomunitari, o in assenza di queste, attraverso la normativa nazionale contenuta nella legge 398/1987.
Lavorare nell’Unione Europea
In quanto cittadino europeo, hai il diritto di lavorare per un datore di lavoro o come lavoratore autonomo in qualsiasi paese dell'UE senza bisogno di un permesso di lavoro.
Lavoratori frontalieri
Se lavori in un paese dell'UE e vivi in un altro paese e ci torni ogni giorno, o almeno una volta a settimana, vieni considerato un pendolare transfrontaliero in base alla normativa europea (o frontaliero). Le prestazioni economiche ti saranno erogate dall’Istituzione del Paese dove lavori. Le prestazioni in natura possono essere erogate anche nel Paese dove risiedi.
Lavoratori marittimi
Se svolgi attività subordinata o autonoma svolta a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro sei destinatario della normativa di tale Stato.
Se eserciti un’attività su una nave battente bandiera di uno Stato membro, ma sei retribuito per la tua attività da un’impresa con sede in un altro Stato membro diverso da quello della nave battente bandiera, sarai assicurato presso lo Stato ove ha sede l’impresa se in tale Stato hai la tua residenza.
Le prestazioni per i lavoratori migranti
- Le prestazioni economiche ai lavoratori migranti all’interno dell’Unione Europea sono pagate dall’Inail, quale istituzione competente per i lavoratori assicurati presso l’Ente (a meno che non siano stati sottoscritti accordi o convenzioni che disciplinano diversamente).
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Le prestazioni sanitarie, sono erogate:
- dall’istituzione dello Stato membro presso il quale il lavoratore ha la propria residenza o dimora, per cui se il lavoratore è assicurato presso l’Inail, gli accertamenti medico legali e le prestazioni sanitarie (quali protesi, ausili ortopedici e altri dispositivi particolari) sono a carico dell'Istituto in qualità di istituzione competente
- dall’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora per conto dell’istituzione competente, se il lavoratore risiede o dimora in uno Stato diverso da quello presso il quale è assicurato.
I lavoratori che si trovano e soggiornano in Italia per motivi di lavoro e sono assicurati presso altro Stato membro, o che risiedono in Italia ma ricevono prestazioni di natura economica per infortunio sul lavoro o malattia professionale dall’Istituzione competente di altro Stato all’interno della Unione Europea, ricevono le prestazioni sanitarie e in natura, cui hanno diritto, dietro presentazione del modulo PD DA1 o modulo SED DA001 redatto dall’Istituzione del Paese all’interno dell’Unione Europea di provenienza.