DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Tariffe
Prot.: INAIL.60010.26/07/2007.0006087
Roma, 26 luglio 2007
ALLE DIREZIONI REGIONALI
OGGETTO: Assicurazione dei medici specializzandi con contratto di formazione specialistica.
Pervengono richieste di chiarimento da parte delle Unità territoriali in ordine all'individuazione del soggetto tenuto, come assicurante, a provvedere alla assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei medici in formazione specialistica 1 .
In particolare, sono emerse incertezze in merito all'applicazione dell'art. 41 del Decreto legislativo n. 368/1999 2 che individua il soggetto tenuto ad assicurare all'INAIL i medici in formazione nella competente AUSL e non nell'Università che eroga il trattamento economico e versa i contributi alla Gestione separata INPS a favore di tali sanitari.
Ne scaturirebbe una situazione anomala, in quanto, è stato osservato, è soltanto l'Università, in qualità di committente, ad instaurare un rapporto di collaborazione con i medici specializzandi e non la AUSL che pure assicura.
In realtà, le nuove disposizioni 3 escludono espressamente che il contratto di formazione specialistica dia in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
Tali disposizioni 4 stabiliscono che:
- sotto il profilo previdenziale, per i contratti di formazione specialistica stipulati fra medici, università che corrispondono il trattamento economico e regioni, nel cui territorio hanno sede le AUSL nelle quali si svolge la formazione dei sanitari, il rispettivo ateneo è tenuto ad effettuare il versamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS 5 ;
- sotto il profilo assicurativo, l'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale 6 .
Le disposizioni citate si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 7.
Le Aziende Sanitarie interessate sono tenute, dallo 01.11.2006 (data di entrata in vigore delle nuove norme), ad assumersi gli oneri relativi alla assicurazione obbligatoria INAIL, a prescindere "dalla pubblicazione del contratto (di formazione specialistica n.d.r.) che comunque avrà decorrenza 1° novembre 2006" 8, costituendo appositi rapporti assicurativi presso le competenti Sedi INAIL a favore dei medici impegnati nelle scuole di specializzazione.
Tenuto conto delle finalità della formazione, tali sanitari sono da ricondurre agli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, da assicurare ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Testo Unico approvato con DPR n. 1124/65, in presenza dello svolgimento delle lavorazioni rischiose di cui all'art. 1, n. 28 del medesimo Testo Unico.
Sotto il profilo dell'inquadramento gestionale, le aziende sanitarie sono da ricondurre nella gestione "Altre attività".
Il corso di specializzazione, inoltre, si articola in attività didattiche formali ed in attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista (art. 37 del D. lgs. n. 368/1999).
Carattere essenziale della specializzazione, dunque, è la formazione teorico-pratica, integrata con una concreta esperienza di lavoro comprendente la partecipazione alle attività mediche presso la struttura sanitaria cui il medico è assegnato, attività che consentono allo "specializzando" di essere ammesso a sostenere la prova finale.
Sul piano della classificazione tariffaria, ne consegue che:
- le attività didattiche svolte in aula in presenza di un rischio specifico derivante dall'uso di videoterminali o di altre apparecchiature elettriche dovranno essere classificate alla voce 0611 (tasso pari all'11 per mille)
- "l'attività clinica" svolta presso strutture ospedaliere, assistenziali e simili dovrà essere ricondotta, ai fini tariffari, alla voce 0311 con tasso pari al 13 per mille.
Relativamente alla retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio, essa dovrà essere individuata, in analogia a quanto previsto per gli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti, nella retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, conformemente alle istruzioni vigenti 9.
Codeste Direzioni, pertanto, sono invitate a disporre affinché le Sedi competenti si attengano alle istruzioni impartite con la presente con riguardo alla copertura assicurativa dei medici specializzandi.
Nel contempo, si formula espressa riserva di fornire eventuali, ulteriori indicazioni sulla posizione di tali sanitari ai fini assicurativi, subordinatamente all'esito dei provvedimenti finalizzati all'attuazione del contratto di formazione specialistica.
F.to IL DIRETTORE CENTRALE
dr Ennio Di Luca
Note:
1- In tema di assicurazione dei medici in formazione, la Direzione Centrale Rischi si era già pronunciata, con nota indirizzata, in data 28 giugno 2001, all'allora Ministero della Sanità, Dipartimento professioni sanitarie (allegata in copia), ma in relazione ad una fattispecie diversa da quella oggetto della presente, in quanto riferita al trattamento da riservare, ai fini assicurativi, ai medici che frequentano un corso biennale di formazione in medicina generale.
2- Decreto legislativo emanato in attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE.
3- Art. 37, ultimo periodo del 1° comma del D. lgs. n. 368/1999.
4- Comma 2 dell'art. 41 del Decreto legislativo n. 368/1999, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dall'art. 1 comma 300, lettera d) della Legge n. 266/2005.
5- Art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995. Anche i medici che seguono una formazione di carattere specialistico (contratti di formazione specialistica) sono obbligati ad iscriversi alla "gestione separata" Inps., come ribadito nella circolare Inps n. °37 dell'8 febbraio 2007 secondo cui per la durata legale della formazione specialistica, i medici devono essere iscritti alla Gestione separata.
6- Art. 41, comma 3, Decreto legislativo citato. Si richiama, sul punto, la nota prot. n. 4149 del 31/10/2006 del Ministero dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) indirizzata ai rettori delle università ed avente ad oggetto "Scuole di specializzazione area medica, a.a. 2006/2007", ove si precisa che, "nelle more del completamento delle procedure per l'approvazione dei provvedimenti formali previsti, (omissis) gli oneri derivati dalla copertura assicurativa per rischi professionali, per responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, sono a carico delle Aziende sanitarie presso le quali viene svolta l'attività formativa, alle stesse condizioni del proprio personale (cfr. comma 3, art.41, D.lgs. n.368/1999)".
7- Art. 46, comma 2 del D. lgs. n. 368/1999, così come modificato dall'art. 1, lettera e), comma 300, della Legge n.266/2005.
8- Nota del M.I.U.R. prot. 4149 del 31.10.2006.
9- Circolare n. 24 del 5 giugno 2007 avente ad oggetto "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2007."