La fase di dismissione di un’attrezzatura di lavoro (messa fuori servizio) come lo smantellamento e la rottamazione, al pari del trasporto, del montaggio e dello smontaggio, è una delle fasi dell’esistenza prevedibile di un prodotto. Il fabbricante, ad esempio, per la direttiva europea di prodotto sulle macchine deve obbligatoriamente considerare nella sua valutazione non solo i rischi che comportano il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina ma anche quelli che possono insorgere durante le altre fasi della sua esistenza, tra cui lo smantellamento e la rottamazione.
Viceversa il d.lgs. 81/08 e s.m.i, non fa espressamente riferimento alla dismissione di un’attrezzatura di lavoro, ma prevede, ai commi 1 e 2 dell’art. 23 sugli obblighi di fabbricanti e fornitori, che sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, le stesse siano accompagnate, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Inoltre, all’art. 72 del medesimo decreto legislativo si prescrive, in modo più specifico, che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili (ndr. attrezzature di lavoro) costruiti o messi in servizio in assenza di specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, attesti, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
Nulla viene, infatti, esplicitamente specificato sulla messa fuori servizio dell’attrezzatura di lavoro e sulla possibilità di trasferimento della stessa ad altro soggetto, seppur non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza.
Ne consegue da quest’analisi che è implicitamente consentita, comunque, la vendita e la circolazione di attrezzature di lavoro, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio o riparatorio a persone terza qualificata, che s’impegna alla messa a norma della stessa prima del suo riutilizzo (in caso di successiva messa a norma) a tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Se ne conclude, quindi, che è possibile:
- vendere o trasferire l'attrezzatura di lavoro, non considerata rottame, ai fini della sua messa a norma. Tale tipologia di cessione non si configura come una violazione del precetto normativo di cui sopra limitatamente alle vendite in cui l'acquirente è un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma delle attrezzature di lavoro;
- trasferire un’attrezzatura di lavoro non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel caso nel disposto contrattuale di vendita, noleggio o concessione sia prevista, da parte dell'acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo, solo se il soggetto che acquista si occupa di revisione e messa a norma delle attrezzature di lavoro.