[...] L’art. 1, comma 21, della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede, altresì, che alla parte unita civilmente si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge; ne consegue, dunque, che l’unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall'assicurato e non riscossi dal medesimo).[...]
[...] Le prestazioni economiche spettanti all’unito civilmente sono riconosciute a far data dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Circolare Inail n. 45 del 13 ottobre 2017
Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Prestazioni economiche.
-
Testo integrale della circolare n. 45 del 13 ottobre 2017
(.pdf - 118 kb)
Ultimo aggiornamento: 13/10/2017