INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Adempimenti per il medico competente, il medico autorizzato e il datore di lavoro

Descrizione
 

Il Dipartimento di Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (DiMEILA) dell’INAIL svolge, tra le altre, le seguenti attività:

  1. Ricezione e conservazione della cartella sanitaria di rischio di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, unitamente alle annotazioni individuali secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 art. 243 c. 4 e d.m. 155/2007 art. 8 c.1.
  2. Ricezione e conservazione della cartella sanitaria di rischio di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, secondo quanto previsto dal d.Lgs. 81/2008 art. 243 c. 5 e d.m. 155/2007 art.8 c.2 .
  3. Ricezione e conservazione della cartella sanitaria di rischio di lavoratori esposti ad agenti biologici gruppi 3 e 4 secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 art. 280 c. 3 lettera b).
  4. Ricezione e conservazione della cartella sanitaria di rischio di lavoratori esposti ad agenti biologici gruppi 3 e 4 secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 art. 280 c. 3 lettera c).
  5. Ricezione e conservazione del documento sanitario personale, secondo quanto previsto dal d.lgs 230/95 e s.m.i. art. 90 c. 4, unitamente ai documenti di cui all'art. 81, comma 1, lett. d) ed e).
 Soggetti interessati
 
  1. Il datore di lavoro per il tramite del medico competente (d.lgs. 81/08 e s.m.i. art. 243 c. 4 e d.m. 155/2007 art.8 c.1)
  2. Il datore di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 243 c. 5 e D.M. 155/2007 art.8 c.2)
  3. Il datore di lavoro per il tramite del medico competente (d.lgs. 81/08 e s.m.i. art. 280 c. 3 lettera b)
  4. Il datore di lavoro per il tramite del medico competente (d.lgs. 81/08 e s.m.i. art. 280 c. 3 lettera c)
  5. Il medico incaricato della sorveglianza medica (d.lgs. 230/1995 e s.m.i. art. 90 c. 4)
 
 
Modalità di trasmissione della documentazione
 
  1. Alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore con esposizione al rischio agenti cancerogeni, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente, deve inoltrare, nel rispetto del d.lgs. 196/03, al DiMEILA, entro 30 giorni, la/e cartella/e sanitaria/e e di rischio, in originale, del lavoratore/i interessato/i, unitamente a copia delle relative annotazioni individuali entro 30 giorni, in plico chiuso e siglato dal medico competente. La suddetta documentazione è conservata dall'INAIL – DiMEILA, per 40 anni.
  2. Alla cessazione dell'attività dell'azienda con esposizione al rischio agenti cancerogeni, il datore di lavoro deve inoltrare al DiMEILA, entro 30 giorni, le cartelle sanitarie e di rischio, in originale, dei lavoratori, nel rispetto del d.lgs. 196/03.
  3. Alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore con esposizione al rischio agenti biologici gruppo 3 e 4, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente, deve inoltrare, al DiMEILA, nel rispetto del D.Lgs. 196/03, le cartelle sanitarie e di rischio, in originale, del lavoratore/i interessato/i, per il tramite del medico competente.
  4. Alla cessazione dell’attività dell’azienda con esposizione al rischio agenti biologici gruppo 3 e 4, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente, deve inoltrare, nel rispetto del d.lgs 196/03, DiMEILA, nel rispetto del d.lgs. 196/03, le cartelle sanitarie e di rischio, in originale, del lavoratore/i interessato/i.
  5. Entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore o dell'attività dell'azienda con esposizione al rischio radiazioni ionizzanti, il medico incaricato della sorveglianza deve inoltrare al DiMEILA, nel rispetto del d.lgs. 196/03, il documento sanitario personale del lavoratore/i interessato/i, unitamente ai documenti di cui all'art. 81, comma 1, lett. d) ed e) d.lgs. 230/95 e s.m.i.
La documentazione di cui ai punti 3 e 4 è conservata dall'Inail - DiMEILA, nel rispetto del d.lgs. 196/03, fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
La documentazione di cui al punto 5 è conservata dall'Inail - DiMEILA, nel rispetto del D.Lgs. 196/03, per 30 anni.
 
La documentazione di cui ai sopra elencati punti 1, 2 e 3 va inoltrata al seguente indirizzo:
INAIL - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale
Archivio cancerogeni/agenti biologici/radiazioni ionizzanti (a seconda del caso)
Via Fontana Candida, 1 – Monte Porzio Catone - 00078 (RM).
 
Al fine di garantire una corretta gestione dell’archiviazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di segreto professionale e tutela della riservatezza dei dati sensibili, i soggetti che, per legge, hanno l'obbligo dell'inoltro, devono trasmettere la documentazione, all'indirizzo sopra riportato, in busta chiusa con apposizione della seguente dicitura: "Contiene documentazione con dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03", secondo le modalità di seguito indicate:
  • dentro la busta dovrà essere inserito il plico chiuso contenente la documentazione relativa a ciascun lavoratore;
  • il plico deve recare l'indicazione del nominativo del lavoratore, nonché la dicitura "Contiene documentazione con dati sensibili ai sensi del DLgs 196/03";
  • il plico suddetto dovrà essere accompagnato da una lettera, nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni: nominativo del lavoratore/i; luogo e data di nascita; data di assunzione; mansione svolta al momento della cessazione del rapporto di lavoro; tipologia del rischio (agenti cancerogeni o agenti biologici o radiazioni ionizzanti); ragione sociale del datore del lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro; data di cessazione del rapporto di lavoro.