INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Silice cristallina

Con il termine silice si fa riferimento a una delle sostanze minerali più comuni presenti in natura, formata da silicio (Si) e ossigeno (O) che, assieme, costituiscono circa il 74% in peso della crosta terrestre. Generalmente questi due elementi chimici si combinano con altri per formare i silicati, minerali costituenti di molte rocce. In particolari condizioni, tuttavia, possono legarsi tra loro dando origine al gruppo dei minerali della silice (SiO2).


In essi la disposizione interna degli atomi di silicio e di ossigeno può assumere un andamento regolare (silice libera cristallina) o disordinato (silice libera amorfa). In natura la silice si presenta in forme cristalline diverse (polimorfi). Il quarzo, costituente minerale primario di molte rocce vulcaniche, sedimentarie e metamorfiche è senza dubbio la forma più comune di silice libera cristallina (Slc) presente in natura. Cristobalite e tridimite, più rare, compaiono principalmente nelle rocce di natura vulcanica e nei prodotti impiegati dall’industria.


Le forme cristalline della silice sono quelle di maggiore interesse per la medicina del lavoro e per l’igiene industriale, perché responsabili di patologie a carattere invalidante. L’esposizione alle polveri contenenti Slc è, infatti, causa della silicosi, per lungo tempo la malattia professionale più importante registrata tra i lavoratori del nostro paese. La copertura assicurativa obbligatoria contro la silicosi venne istituita in Italia nel 1943, ritenendo già allora che questa specifica tecnopatia, proprio per le gravi conseguenze invalidanti, dovesse essere protetta da una tutela speciale.


La valutazione del rischio silicosi presenta ancora oggi diverse criticità dovute all’assenza di orientamenti istituzionali chiari riguardo ai sistemi da adottare per campionare le polveri, alla scarsa diffusione di programmi di controllo di qualità delle prestazioni dei laboratori nei quali si eseguono le analisi e, non ultima in ordine di importanza, alla mancanza di valori limite di esposizione professionale (Vle) riconosciuti per legge. Per quest’ultimo aspetto si fa spesso riferimento ai limiti consigliati dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Acgih) sia per le varietà cristalline sia per quelle amorfe.

Normativa

Nelle lavorazioni in cui è prevista la presenza di silice libera cristallina (Slc) respirabile è necessario valutare il rischio e provvedere alla sua gestione, abbattendo o comunque limitando la diffusione in aria delle polveri contenenti tale sostanza per ridurne il loro l’effetto nocivo.

 

A livello normativo, tenuto conto dell’attuale classificazione della SLC, le istanze relative alla tutela della salute in ambito lavorativo e agli aspetti di prevenzione trovano oggi rispondenza negli artt. 224 e 225 del Capo I “Protezione da agenti chimici”, Titolo IX del D.lgs. 81/2008, dove si fa riferimento esplicito 1) alle misure e dei principi generali per la prevenzione dai rischi di esposizione a sostanze pericolose, nel caso di rischio non irrilevante (da eliminare o ridurre al minimo) e 2) alle misure specifiche di prevenzione e protezione da adottare per limitare tale rischio (ad es.: sostituzione della sostanza, progettazione di processi produttivi, le misure organizzative e di protezione collettiva ed individuale e la sorveglianza sanitaria).

 

Nonostante le siano riconosciute (Iarc) proprietà cancerogene in stretta relazione ad alcune tipologie di lavorazione, non vi è attualmente per la Slc una chiara corrispondenza ai criteri di classificazione previsti per le sostanze cancerogene o mutagene di categoria 1 o 2 previste dal D.lgs 52/07, o di categoria 1A e 1B previste nell’allegato I del Regolamento (Ce) n. 1272/2008 (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Clp).

 

Sul tema, al momento non esiste inoltre una direttiva europea recepita dallo Stato Italiano o una Normativa nazionale o regionale che identifichi, per la silice, una modalità di esposizione cancerogena come sostanza, preparato o processo di cui all’allegato XLII del D.lgs.81/08.

 

 

Tabella - Il rischio silice nel quadro normativo

Aspetti assicurativi DPR 1124/65
Aspetti relativi a referto/denuncia - Decreto Ministero Politiche Sociali del 14 gennaio 2008 “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni”
- D.M. 9 aprile 2008 Nuove tabelle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura
Aspetti di prevenzione - D. Lgs. 272/1999 (vieta l’uso di sabbie silicee in operazioni di sabbiatura “a secco”su navi)
- D. Lgs. 81/2008
Altre norme - Legge 455/1943, D.P.R. 1124/65 modificato con L. 780/1975
- Legge 1115/1962 sulle prestazioni economiche dovute ai lavoratori italiani colpiti da silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio
- Legge 780/1975 Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale
- DPR 20/06/1988 Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione

Ultimo aggiornamento: 26/09/2014