L'amianto è una fibra minerale presente in natura e ampiamente utilizzata in Italia nel passato.
Materiale fibroso dalle caratteristiche molto interessanti per l'industria, l'amianto (o asbesto) veniva usato per realizzare migliaia di prodotti di uso industriale e civile. Le fibre di amianto sono resistenti alle temperature elevate, all'azione di agenti chimici e all'azione meccanica. È flessibile al punto da poter essere filato ed è un ottimo fonoassorbente.
I minerali di amianto sono relativamente diffusi in natura e il loro basso costo, unito alle caratteristiche di cui sopra, ne ha favorito un'ampissima diffusione fin dall'antichità.
I minerali di amianto hanno la caratteristica di sfaldarsi e ridursi in fibre molto sottili che si disperdono in aria e possono essere inalate. Questo avviene anche se i materiali sono debolmente perturbati. Gli studi epidemiologici hanno confermato che l'amianto causa gravi patologie nei soggetti esposti all'inalazione delle fibre. Per questo motivo sono state introdotte limitazioni al suo uso che hanno determinato la messa al bando in Italia con la L 257/1992.
I minerali interessati dalle limitazioni di cui sopra sono le varietà fibrose del:
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Crisotilo (tipo del Serpentino - amianto bianco - CAS 12001-29-5)
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Amosite (Anfibolo - amianto bruno - CAS 12172-73-5)
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Crocidolite (Anfibolo - amianto blu - CAS 12001-28-4)
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Tremolite (Anfibolo - CAS 14567-73-8)
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Antofillite (Anfibolo - CAS 77536-67-5)
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Actinolite (Anfibolo - CAS 12172-67-7).
Il crisotilo è la tipologia maggiormente utilizzata ma, in generale, sono le prime 3 tipologie quelle più diffuse e ancora impiegate in diverse regioni del mondo.
La messa al bando dell'amianto in Italia ha determinato una proliferazione di norme che hanno regolato nel tempo vari aspetti quali le modalità per la gestione dei materiali in essere, la valutazione del rischio, i requisiti delle imprese dedite alla bonifica, le caratteristiche dei laboratori e la formazione professionale.
Questa sezione approfondisce i diversi aspetti relativi alla gestione e caratterizzazione di questo materiale che costituisce ancora un rilevante problema sanitario e ambientale a livello mondiale.
La legge 257/1992 ha imposto la cessazione dell'estrazione dell'amianto, della produzione e dell'utilizzo dei materiali che lo contengono. Tuttavia, limitate esposizioni al rischio possono sussistere nelle attività ancora in atto di bonifica di edifici e impianti, apparecchiature e mezzi di trasporto contenenti asbesto. È evidente che la prima norma di prevenzione consista nel non perturbare i materiali.
Norme sulla prevenzione e protezione dei rischi da amianto sono contenuti nel Titolo IX del D.lgs. 81/2008, al Capo III, che si applica a tutte le attività lavorative che oggi comportano esposizione, quali la bonifica, manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti.
Le norme di prevenzione riguardano tutti i campi di possibile esposizione e, tra l'altro, comprendono obblighi relativi a:
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modalità per la rimozione
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manutenzione dei materiali
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sorveglianza sanitaria
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smaltimento dei rifiuti
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formazione e informazione di lavoratori e potenziali esposti
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metodi di indagine e analisi oltre che bonifiche dei siti inquinati.
In caso di bonifica di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro e inviarlo all'organo di vigilanza prima dell'inizio delle lavorazioni. Durante le bonifiche la produzione di polveri e la concentrazione di amianto nell'aria deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, deve essere inferiore al valore limite di esposizione di 0,1 fibre per centimetro cubo d'aria (pari a 100 fibre/litro) come media ponderata su otto ore.
Il numero dei lavoratori esposti deve essere ridotto al minimo e questi devono sempre utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie adeguati alla concentrazione di fibre di amianto e tali da garantire che nell'aria filtrata all'interno del Dpi (Dispositivo di Protezione Individuale) vi sia un valore non superiore a 1/10 del limite, cioè 10 fibre/litro. Il Datore Lavoro provvede affinché i luoghi in cui si svolgono tali attività siano chiaramente delimitati e segnalati da cartelli, accessibili esclusivamente agli addetti ai lavori, con divieto di fumo, i lavoratori abbiano a disposizione adeguati Dpi e aree per alimentarsi senza rischio di contaminazione, gli indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'azienda, riposti in luoghi separati e puliti dopo l'uso. L'impiego dei Dpi deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati e l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione; tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione; i materiali contenenti amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi, i rifiuti raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile.
Ultimo aggiornamento: 06/06/2022