INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Radiazioni ionizzanti

Questa sezione intende fornire alcuni strumenti finalizzati a una maggiore conoscenza del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro.

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle sub-atomiche che, irradiando la materia, determinano la creazione di particelle cariche.

Nel caso dell'esposizione di esseri umani a radiazioni ionizzanti, le particelle cariche formatesi possono determinare, in funzione dell'entità dell'esposizione e delle modalità con cui questa avviene, danni per la salute molto gravi.

L'uomo è da sempre esposto a radiazioni ionizzanti di origine naturale (raggi cosmici, prodotti di decadimento dei cosiddetti nuclidi primordiali, ecc.); a partire dalla fine del diciannovesimo secolo le radiazioni ionizzanti sono state deliberatamente utilizzate per scopi medici e industriali, e ciò ha comportato la possibilità di un'accresciuta esposizione da parte dei lavoratori che le utilizzano e della popolazione in generale.

Per la protezione dagli effetti negativi delle radiazioni ionizzanti, già dal secondo dopoguerra sono state emanate varie stringenti normative: queste garantiscono che il loro impiego possa avvenire solo se adeguatamente giustificato e se fornisce vantaggi assai superiori rispetto agli eventuali danni sanitari che potrebbe determinare.

La valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti si avvale di speciali grandezze fisiche appositamente sviluppate, dette grandezze dosimetriche (a loro volta schematicamente suddivisibili in grandezze di dose e grandezze radioprotezionistiche).

La normativa prevenzionale

L'impiego di radiazioni ionizzanti è regolamentato per legge fin dal primo dopoguerra: attualmente il riferimento normativo in vigore è il d.lgs. 101/2020 che costituisce una sorta di testo unico sull'argomento, per la protezione dei lavoratori, della popolazione rispetto alle esposizioni ai fini medici (diagnostici e terapeutici) ed anche per l’ambiente.

Per la protezione dei lavoratori e della popolazione la legge prevede:
  • la figura dell'“esperto di radioprotezione” (precedentemente denominato “esperto qualificato”), definita ai sensi del d.lgs. 101/2020 art. 7, comma 39 come "la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130”;
  • la figura del “medico autorizzato”, responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti;
  • la classificazione dei lavoratori e delle zone di lavoro in categorie, in funzione della potenziale esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  • la misurazione dell'esposizione dei lavoratori esposti, la registrazione e la conservazione delle misurazioni stesse;
  • specifici limiti di esposizione per il corpo intero e per determinate parti del corpo relativi ai lavoratori classificati e alla popolazione in generale;
  • procedure per le esposizioni non pianificate, derivanti da situazioni particolari, di emergenza, ecc. In questi casi è possibile derogare dai valori limite generalmente previsti;
  • la valutazione del rischio da radionuclidi di origine naturale, in particolare radon.
Per la protezione dei pazienti esposti per motivi diagnostici e/o terapeutici a radiazioni ionizzanti e per le persone che “coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione” li assistono, la legge definisce i principi generali al fine di limitare il più possibile l’esposizione salvaguardando la finalità medica del trattamento. A tale riguardo la legge prevede:
  • la figura dello “specialista in fisica medica”, definita ai sensi del d.lgs. 101/2020 art. 7, comma 148 come “laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche”;
  • la figura del “responsabile dell’impianto radiologico”, medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare che ha la responsabilità clinica delle esposizioni;
  • livelli diagnostici di riferimento, ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami.
In ogni caso la legge prescrive l’impiego delle dosi più basse ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine diagnostico e/o terapeutico perseguito con l'esposizione.

Ultimo aggiornamento: 27/06/2022