Questa sezione intende fornire alcuni strumenti finalizzati a una maggiore conoscenza del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro.
Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle sub-atomiche che, irradiando la materia, determinano la creazione di particelle cariche.
Nel caso dell'esposizione di esseri umani a radiazioni ionizzanti, le particelle cariche formatesi possono determinare, in funzione dell'entità dell'esposizione e delle modalità con cui questa avviene, danni per la salute molto gravi.
L'uomo è da sempre esposto a radiazioni ionizzanti di origine naturale (raggi cosmici, prodotti di decadimento dei cosiddetti nuclidi primordiali, ecc.); a partire dalla fine del diciannovesimo secolo le radiazioni ionizzanti sono state deliberatamente utilizzate per scopi medici e industriali, e ciò ha comportato la possibilità di un'accresciuta esposizione da parte dei lavoratori che le utilizzano e della popolazione in generale.
Per la protezione dagli effetti negativi delle radiazioni ionizzanti, già dal secondo dopoguerra sono state emanate varie stringenti normative: queste garantiscono che il loro impiego possa avvenire solo se adeguatamente giustificato e se fornisce vantaggi assai superiori rispetto agli eventuali danni sanitari che potrebbe determinare.
La valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti si avvale di speciali grandezze fisiche appositamente sviluppate, dette grandezze dosimetriche (a loro volta schematicamente suddivisibili in grandezze di dose e grandezze radioprotezionistiche).
Radiazioni ionizzanti
Allegati
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Le grandezze dosimetriche
(.pdf - 677 kb)
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Le radiazioni ionizzanti
(.pdf - 462 kb)
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Mappa dell'area Radiazioni ionizzanti
(.pdf - 495 kb)
La normativa assicurativa
I rischi relativi all’esposizione a radiazioni ionizzanti sono tutelati dall'Inail.
Le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti in ambito sanitario trovano copertura secondo una normativa speciale (legge 93/1958 e s.m.i.). Questa coesiste con la tutela assicurativa ai sensi della normativa ordinaria (d.p.r. 1124/1965 e s.m.i. e d.lgs. 38/2000), che integra la normativa speciale per l'ambito non sanitario e in alcuni casi la rafforza per quello sanitario.
Gli oneri derivanti dalla normativa speciale sono a carico dei possessori degli apparecchi radiologici funzionanti e delle sostanze radioattive in uso: sono assicurati medici (dipendenti e autonomi), tecnici sanitari di radiologia medica (autonomi), allievi dei corsi per tecnici sanitari di radiologia medica e altre figure operanti in ambiente sanitario o nel contesto della vendita degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive. L'assicurazione speciale comprende tutti i casi di malattie e di lesioni da radiazioni ionizzanti da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente assoluta e parziale; rimane esclusa la copertura dell'inabilità temporanea assoluta e degli infortuni in itinere. Per questo tipo di assicurazione, a differenza di quella ordinaria (parametrizzata sulle retribuzioni), il premio è funzione del numero/tipologia di apparecchio radiologico e/o del tipo/quantità di radionuclide.
Gli oneri derivanti dalla normativa ordinaria sono a carico dei datori di lavoro (art. 9 del d.p.r. 1124/1965) e dei committenti (art. 5 del d.lgs. 38/2000) e la relativa tutela ricomprende tutti i prestatori di lavoro previsti dall'art. 4 del d.p.r. 1124/1965 e dagli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 38/2000. La copertura assicurativa è quella generale per cui risultano tutelati tutti i tipi di evento, compresi quelli non direttamente correlati all'esposizione a radiazioni ionizzanti, inclusi gli infortuni in itinere.
Le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti in ambito sanitario trovano copertura secondo una normativa speciale (legge 93/1958 e s.m.i.). Questa coesiste con la tutela assicurativa ai sensi della normativa ordinaria (d.p.r. 1124/1965 e s.m.i. e d.lgs. 38/2000), che integra la normativa speciale per l'ambito non sanitario e in alcuni casi la rafforza per quello sanitario.
Gli oneri derivanti dalla normativa speciale sono a carico dei possessori degli apparecchi radiologici funzionanti e delle sostanze radioattive in uso: sono assicurati medici (dipendenti e autonomi), tecnici sanitari di radiologia medica (autonomi), allievi dei corsi per tecnici sanitari di radiologia medica e altre figure operanti in ambiente sanitario o nel contesto della vendita degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive. L'assicurazione speciale comprende tutti i casi di malattie e di lesioni da radiazioni ionizzanti da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente assoluta e parziale; rimane esclusa la copertura dell'inabilità temporanea assoluta e degli infortuni in itinere. Per questo tipo di assicurazione, a differenza di quella ordinaria (parametrizzata sulle retribuzioni), il premio è funzione del numero/tipologia di apparecchio radiologico e/o del tipo/quantità di radionuclide.
Gli oneri derivanti dalla normativa ordinaria sono a carico dei datori di lavoro (art. 9 del d.p.r. 1124/1965) e dei committenti (art. 5 del d.lgs. 38/2000) e la relativa tutela ricomprende tutti i prestatori di lavoro previsti dall'art. 4 del d.p.r. 1124/1965 e dagli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 38/2000. La copertura assicurativa è quella generale per cui risultano tutelati tutti i tipi di evento, compresi quelli non direttamente correlati all'esposizione a radiazioni ionizzanti, inclusi gli infortuni in itinere.
Ultimo aggiornamento: 27/06/2022