INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Ottenere il riconoscimento della malattia professionale

Se il lavoratore svolge attività lavorativa, deve:

  • denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, altrimenti perde il diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia
  • allegare il certificato medico. Il certificato medico consente all’Inail di avviare il procedimento che permetterà di accedere alle prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative previste in caso di riconoscimento malattia professionale
Una copia deve essere consegnata subito al proprio datore di lavoro (direttamente o tramite altre persone, familiari, amici), una copia deve essere conservata in originale dal lavoratore. In caso di ricovero, sarà l’ospedale a inviare direttamente la copia dei certificati all’Inail e al datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare la denuncia all’Inail entro i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di ricezione del certificato medico. La violazione di questo obbligo è soggetta a sanzioni amministrative. In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore stesso può presentare la denuncia di malattia professionale all’Inail.

Se il lavoratore non svolge più attività lavorativa, egli stesso può presentare la denuncia di malattia professionale all’Inail.

Astensione dal lavoro. Se la malattia professionale riconosciuta ha determinato astensione dal lavoro, la stessa verrà indennizzata a decorrere dal giorno di denuncia all’Inail. Spesso, tuttavia, tale astensione non si determina (ad es. nella sordità da rumore) o la malattia professionale si manifesta dopo che il lavoratore ha cessato di prestare la sua attività nella lavorazione morbigena.

Gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’Inail la malattia professionale da essi contratta, entro 15 giorni dalla sua manifestazione, corredata del certificato medico, pena la perdita dell’indennizzo per i giorni antecedenti quello della denuncia. Tuttavia, se a causa di quella malattia, l’artigiano si trova nell’impossibilità di provvedervi, l’obbligo di segnalare il caso all’Inail ricade sul medico che per primo ha accertato la malattia (articolo 203 del Testo Unico 1124/1965). L’interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.

I lavoratori agricoli autonomi e gli agricoli subordinati a tempo determinato, invece, usufruiscono di una disciplina particolare in base alla quale la denuncia deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia e che deve inviare all’Inail l’apposito modulo (cosiddetto “certificato–denuncia”) entro 10 giorni dalla prima visita medica (articolo 251 del Testo Unico 1124/1965).

Ultimo aggiornamento: 08/01/2014