La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto legge 31 luglio 1987, 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell’art. 4 della citata norma.
La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. [...]