INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Istruzione operativa del 30 settembre 2010

Soci lavoratori di cooperative di facchinaggio con rapporto di lavoro subordinato: periodi di cassa integrazione e di apprendistato.

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe

Prot. 60010.30/09/2010.0007055 

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI 

Oggetto: Soci lavoratori di cooperative di facchinaggio con rapporto di lavoro subordinato: periodi di cassa integrazione e di apprendistato.   

È pervenuta alla scrivente Direzione una richiesta di chiarimenti in merito al pagamento del premio speciale unitario dei soci lavoratori di cooperativa di facchinaggio che per un intero mese o un intero trimestre siano in  cassa integrazione guadagni, oppure nel caso in cui siano soci lavoratori con qualifica di apprendista.

Sul punto, sentito il parere dell'Avvocatura Generale, si rappresenta quanto segue.

1) Soci lavoratori di cooperativa di facchinaggio - periodi di cassa integrazione. 

In linea generale, per quanto riguarda i soci lavoratori di cooperativa, l'evoluzione normativa in materia cooperativistica, a partire dall'entrata in vigore della Legge n. 142/2001, ha previsto una graduale equiparazione della retribuzione imponibile ai fini assicurativi dei soci lavoratori a quella effettiva valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti. 

In attuazione della Legge n. 142/2001 si è avuto come effetto soltanto quello di rendere omogenea tra i vari enti previdenziali e assistenziali la situazione contributiva presa a riferimento per il calcolo del contributo per equipararla con quella dei lavoratori dipendenti da impresa. 

Sulla base della retribuzione giornaliera imponibile così individuata viene calcolato, poi, il premio assicurativo sia ordinario che speciale. 

Il passaggio alla retribuzione effettiva per i soci lavoratori di cooperativa, non ha comportato l'abrogazione della disciplina dei premi speciali unitari che continua ad applicarsi per le categorie per le quali è prevista e che, per la categoria dei lavoratori in oggetto, si sostanzia in un premio speciale unitario, annualmente rivalutato, rapportato alla nuova retribuzione e versato su base trimestrale, indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio1. Il premio speciale in argomento è soggetto alla riduzione di tanti terzi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede l'ingresso di un nuovo socio dall'organismo associativo, o che segue la data di recesso del socio dall'organismo medesimo2. 

Detto obbligo di contribuzione prescinde dalla prestazione effettiva, con la conseguenza che la contribuzione non è esclusa in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia effettiva (malattia, infortunio, sospensione dell'attività ed altre casuali e periodi di assenza)3

Tra i citati periodi di assenza, durante i quali è comunque dovuto il pagamento del premio speciale unitario, rientrano anche i casi in cui la prestazione lavorativa sia sospesa per cassa integrazione guadagni. 

2) Soci lavoratori di cooperativa di facchinaggio apprendisti.

In linea generale, in caso di contratto di apprendistato4 è dovuta una contribuzione Inps a carico dei datori di lavoro determinata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali5. Detto contributo è ripartito tra le gestioni previdenziali interessate e l'aliquota di competenza Inail è fissata nella misura dello 0,30%. 

A tale riguardo, considerata l'evoluzione normativa in materia cooperativistica che ha previsto l'equiparazione della retribuzione imponibile ai fini assicurativi dei soci lavoratori a quella effettiva valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti, si ritiene che la citata normativa in tema di apprendistato possa essere applicata anche in caso di socio lavoratore di cooperativa di facchinaggio che stipula con la cooperativa medesima un contratto di apprendistato, nel qual caso la cooperativa durante il periodo di apprendistato del lavoratore può optare per l'applicazione della normativa contributiva di maggior favore.

   

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to ing. Ester Rotoli

   

Note:   

1- Decreto 15 luglio 1987: "Premi speciali unitari per l'assicurazione  dei facchini,barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili"; DPR n. 602 del 30.4.1970: "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi"; Decreto 3 dicembre 1999 "Allegata tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del DPR n. 602/1970".
2- Decreto 15 luglio 1987, articolo 2. Circolare Inail n. 60/1987.
3- Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9432/2007, proprio in riferimento all'ipotesi di contribuzione infortunistica di una cooperativa di facchinaggio.
4- Legge n. 25/1955.
5- Legge n. 296/2006, art. 1, c. 773.

Ultimo aggiornamento: 06/11/2012


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