INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Istruzione operativa del 15 febbraio 2012

Regime contributivo INAIL applicabile ai lavoratori in mobilità secondo il nuovo Testo Unico per l’apprendistato (D. Lgs. n. 167/2011, art. 7, c.4). Informativa.

Direzione Centrale Rischi
Ufficio tariffe

Prot.: INAIL.60010.15/02/2012.0001100

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Regime contributivo INAIL applicabile ai lavoratori in mobilità secondo il nuovo Testo Unico per l'apprendistato (D. Lgs. n. 167/2011, art. 7, c.4). Informativa.

L'art. 7, comma 4, del Testo Unico per l'Apprendistato1 contempla la possibilità di assumere, con contratto di apprendistato, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, i lavoratori in mobilità e prevede testualmente che "Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonche' il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 2232 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge"3.
In passato, l'applicabilità del regime contributivo agevolato previsto dalla Legge n.223/1991 aveva formato oggetto di contenzioso e l'Istituto, con la circolare n.24/1992, si era espresso nel senso dell'inapplicabilità di tale regime ai premi INAIL.  
Successivamente, l'art. 68, comma 6 della Legge n. 388 del 23/12/2000 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2001), con l'intento di definire il notevole contenzioso in materia, stabiliva, con norma di interpretazione autentica, che "l'art. 8, comma 2 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL".
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 10 luglio-agosto 2003, l'Istituto emanava la nota prot. n.637/PG BM/316/2003 del 5 settembre 2003 indirizzata alle strutture territoriali 4, confermando l'inapplicabilità all'INAIL delle agevolazioni previste dalla Legge n. 223/1991 (artt. 8, 20 e 25 comma 9), a favore delle aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione guadagni.
Sul tema, interveniva la Corte di Cassazione,5 ribadendo che l'esclusione dell'agevolazione contributiva per i lavoratori in mobilità dai premi INAIL può ricavarsi dall'art. 25, comma 9 della Legge n. 223/1991, anche in assenza di una norma di interpretazione autentica.
Recentemente, la questione si è riproposta per effetto dell'entrata in vigore del Testo Unico per l'apprendistato6 che, come si è visto, ha previsto la possibilità di applicare ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima Legge.
Da ultimo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato dall'Istituto in merito alla corretta interpretazione dell'art. 7, comma 4 del Decreto legislativo n.167/2011, si è pronunciato nel senso dell'inapplicabilità ai premi INAIL del regime agevolativo previsto dalla Legge n. 223/1991, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato.
A sostegno di tale soluzione, ha rappresentato che:

  • L'art. 7, comma 4 del Decreto legislativo n. 167/2011 fa riferimento al regime agevolativo degli artt. 8 e 25 della Legge n. 223/91, la cui formulazione letterale prevede agevolazioni riferite ai contributi posti a carico del datore di lavoro, ma senza alcun riferimento ai premi INAIL   
  • E' proprio l'art. 68 della Legge n. 388/2000, quale norma di interpretazione autentica, ad imporre di adottare tale soluzione, dato che, in caso contrario, si verrebbero a disciplinare in maniera difforme situazioni assimilabili, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, con conseguente disparità di trattamento   
  • Il rinvio operato dall'art. 7, comma 4 del Decreto legislativo n. 167/2011 deve intendersi come riferito alla disposizione nel suo complessivo contenuto materiale, compresi gli interventi interpretativi riferiti, nel corso degli anni, alla disposizione nei cui confronti il rinvio è operato.  

    

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Ing. Ester Rotoli

    

Note:

1- Decreto legislativo n. 167/2011.

2- "Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni."

3- "Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti".

4- Il percorso logico per accedere al documento è il seguente: www.inail.it/Normativa e atti ufficiali/Istruzioni operative/Anno 2003.

5- Sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 14316 del 20/06/2007.

6- Decreto legislativo n. 167/2011. V. Nota della scrivente prot.:INAIL.60010.05/12/2011.0008082, reperibile anche nel Minisito DC Rischi/Area tecnica ufficio tariffe/obbligo assicurativo.

Ultimo aggiornamento: 13/12/2012


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