Il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza garantito al momento dell’immissione sul mercato o messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro costituisce uno dei principali strumenti per assicurarne l’efficienza ai fini della sicurezza.
Soltanto prevedendo, durante l’esistenza della macchina, idonei interventi di manutenzione e controllo, infatti, risulta possibile assicurare che la stessa mantenga in servizio condizioni di utilizzo adeguate alla funzione da svolgere, tanto dal punto di vista dell’efficienza quanto soprattutto in riferimento alle condizioni di sicurezza.
Ovviamente l’obiettivo non è quello di mantenere la macchina come nuova, ma, consci dell’inevitabile usura prodotta dal tempo e dall’uso, quello di effettuare i necessari interventi per assicurare che il prodotto resti conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine applicati al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio. Questo significa che, laddove lo stato dell’arte subisca delle evoluzioni, anche se significative, non sussiste l’obbligo di aggiornamento da parte del datore di lavoro dei requisiti minimi di sicurezza a meno di uno specifico provvedimento regolamentare che lo renderebbe cogente.
In tale ottica il legislatore ha previsto (titolo III del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) che le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione, sottoposte ad interventi di controllo periodici e/o straordinari e infine, ma solo per alcune specifiche tipologie (ovvero quelle indicate nell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.), assoggettate al regime di verifica periodica.
Il legislatore individua quindi nel datore di lavoro la persona preposta a organizzare e gestire manutenzione e controllo delle attrezzature, che deve essere condotto da persona competente, primariamente sulla base delle informazioni contenute nelle istruzioni fornite dai fabbricanti.
È necessario che ciascun intervento realizzato sull’attrezzatura venga riportato su apposito registro e conservato per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza territoriale (art. 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.); il legislatore non ha definito la forma di detto registro, che può essere cartaceo così come elettronico.
Per le macchine di sollevamento lo stesso fabbricante è tenuto a fornire copia del registro di controllo o almeno i contenuti per costituirne uno (requisito essenziale di sicurezza 4.4.2 dell’allegato I alla direttiva 2006/42/CE); in tutti gli altri casi è esclusiva responsabilità e compito del datore di lavoro prevederne la costituzione e compilazione.
L’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive, inoltre, che per talune attrezzature di lavoro destinate al sollevamento di materiali e persone o impiegate per gas, vapore e riscaldamento (elencate nell’allegato VII al medesimo decreto) siano previste delle verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione a di efficienza ai fini di sicurezza.
Si tratta di attività di controllo gestite non direttamente dal datore di lavoro ma da personale esterno individuato dallo stesso legislatore. In particolare il decreto prevede che dette verifiche siano gestite da Inail (per quanto riguarda la prima) e da Asl, Arpa o soggetti pubblici o privati abilitati (per le successive). Il datore di lavoro resta comunque responsabile della richiesta di intervento: i soggetti preposti, infatti, devono essere in ogni caso attivati dal datore di lavoro tramite una specifica richiesta.
Il d.m. 11 aprile 2011 stabilisce più in dettaglio le modalità di esecuzione di dette verifiche, chiarendo competenze e responsabilità.
Il primo obbligo per il datore di lavoro è quello di dare comunicazione della messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale Inail competente, che procede con l’assegnazione di una matricola.
In base alle periodicità indicate nel sopra richiamato allegato VII il datore di lavoro deve poi procedere con la richiesta delle verifiche periodiche.
Manutenzione, controllo e verifica di un'attrezzatura
Le attrezzature del gruppo gas vapore e riscaldamento (GVR)
Secondo il d.m. 11 aprile 2011, il datore di lavoro che esercisce un’attrezzatura o un insieme a pressione deve assolvere le seguenti prescrizioni:
- provvedere alla comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme a pressione mediante la piattaforma Civa di Inail. Se l’attrezzatura/insieme non è esclusa dal controllo di messa in servizio il datore dovrà anche richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio ai sensi dell’art.4 del d.m. 329/04;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale dell’Inail, secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs n. 81/08 mediante la piattaforma Civa di Inail;
- comunicare all’unità operativa territoriale dell’Inail la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in questo caso è anche necessario dichiarare nuova messa in servizio dell’attrezzatura/insieme.
Si sottolinea infine che il d.m. 329/2004, si applica alle attrezzature e agli insiemi a pressione fabbricati in conformità alla direttiva PED (97/23/CE sostituita dalla 2014/68/UE) e alle attrezzature a pressione costruite secondo il regime previgente.
Gli impianti di riscaldamento
Si definisce impianto di riscaldamento ad acqua calda un impianto termico costituito da:
- uno o più generatori di calore;
- apparecchi utilizzatori distinti dal o dai generatori;
- un sistema di espansione, costituito da uno o più vasi, chiusi o aperti, avente la funzione di consentire le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto causate dalle variazioni della temperatura;
- tubazioni di collegamento dei componenti dell’impianto;
- apparecchiature e dispositivi per la sicurezza, protezione e controllo dell'impianto durante l'esercizio.
- l'obbligo di denuncia degli impianti di riscaldamento rientranti nel campo di applicazione (cfr. art. 18) e presentazione del relativo progetto per accertamento della conformità alla normativa vigente;
- la verifica dell'accertamento della conformità al progetto. (Cfr. art. 22), a valle del buon esito dell'esame progetto.
A titolo di esempio, sono soggetti alla denuncia gli impianti di riscaldamento di luoghi di riunione pubblica (cinema, scuole, sale di concerto, circoli, ecc.), luoghi di lavoro (capannoni industriali ecc.), serre (coltivazioni di piante), nonché gli impianti destinati alla produzione di acqua calda per applicazioni industriali (doppi fondi, vasche di deposito, apparecchi elaboratori, apparecchi di riscaldamento del gas metano in stazioni riduttrici della pressione, ecc ...).
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Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse
La Guida è stata realizzata allo scopo di orientare l’utenza all’accesso rapido delle informazioni più richieste nel tempo in materia di verifica su attrezzature, macchine e impianti.
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Apparecchi a pressione tubazioni
L’elaborato descrive le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni, ai sensi del d.m. 11 aprile 2011.
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Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata
La pubblicazione fornisce le indicazioni operative per la prima verifica periodica, ai sensi del D.M.11 aprile 2011, delle attrezzature a pressione della tipologia generatori di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata.
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Forni per le industrie chimiche e affini
Il documento descrive le fasi di cui si compone l’attività di prima verifica periodica dei forni per le industrie chimiche e affini a carica liquida.
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Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento
La pubblicazione fornisce le indicazioni operative per la prima verifica periodica, ai sensi del D.M.11 aprile 2011, delle attrezzature a pressione della tipologia generatori di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata.
Ultimo aggiornamento: 25/02/2021