La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro marcate CE siano conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Rappresentando esemplificativamente i concetti summenzionati per quanto riguarda la conformità delle attrezzature di lavoro che ricadono nel campo di applicazione della direttiva macchine, essendo queste quelle maggiormente rappresentative, potremmo avere:
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macchine, apparecchi, utensili o impianti conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e dotati di marcatura e dichiarazione di conformità CE. Nel caso più ricorrente ovvero di prodotti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 17/2010 (disposizione nazionale legislativa e regolamentare di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto sulle macchine) tale conformità è generalmente richiesta dopo il 21/09/1996;
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macchine, apparecchi, utensili o impianti immessi sul mercato prima dell’emanazione di specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ossia non marcati CE e che hanno subito modifiche "sostanziali": in questo caso se l’attrezzatura di lavoro ha subito, nel corso del suo utilizzo, modifiche "sostanziali", intese come modifiche delle modalità d'utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante originale, allora deve essere assoggettata dal datore di lavoro a nuova messa in servizio ossia a una nuova procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive comunitarie di prodotto pertinenti. Per le macchine questa è declinata dall’art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i.
Una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 70 del d.lgs. 81/08 prevede specifiche sanzioni al datore di lavoro e pertanto questa fase di gestione in sicurezza delle attrezzature di lavoro deve essere seguita in moto attento.
Si precisa che la marcatura CE, comunque, non solleva il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità nell’acquisto e nella messa in servizio. Infatti la macchina, pur essendo marcata CE, non deve presentare “carenze palesi” alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, che erroneamente il fabbricante non ha colmato in fase di progettazione e costruzione della stessa. Per la trattazione dettagliata dei vizi palesi e occulti si rimanda alla pagina specifica di questa stessa Area tematica di Conoscere il rischio.
Di seguito in tabella, in linea con quanto già rappresentato, si riportano alcune attrezzature di lavoro specificando la prima disposizione legislativa di recepimento nazionale della relativa direttiva comunitaria di prodotto e la specifica data di applicazione della stessa.
Attrezzatura di lavoro |
Prima disposizione legislative di recepimento nazionale [direttiva comunitaria di prodotto] |
Data di applicazione di specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto |
Macchina operatrice e utensili |
d.p.r. 459/96 [89/392/CEE] |
21/09/1996 |
Impianto di processo |
d.p.r. 459/96 [89/392/CEE] |
21/09/1996 |
Giocattoli |
d.lgs. 313/91 [88/378/CEE] |
20/10/1991 |
Dispositivo medico |
d.lgs. 46/97 [93/42/CEE] |
21/03/1997 |
Pacco bombole per lo stoccaggio del metano |
d.lgs. 93/2000 [97/23/CE] |
30/05/2002 |
Macchine ordinarie da ufficio |
d.lgs. 626/96 [93/68/CEE] |
31/12/1996 |
Tabella – data di emanazione di specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto per specifiche attrezzature di lavoro
Nel caso più ricorrente un’attrezzatura di lavoro è definita come una macchina (es. gru, trapani, presse, linee produttive, ecc) ovvero un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.
Questa tipologia di attrezzatura di lavoro deve generalmente essere marcata CE ed essere accompagnata da dichiarazione CE di conformità e da istruzioni (entrambe in lingua italiana) se immessa sul mercato dopo il 21/09/1996.
Il datore di lavoro ha l’obbligo, tra gli altri, di garantire che dette attrezzature siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal d.p.r. 459/96 e dal d.lgs. 17/2010.
Il mancato rispetto di un requisito di sicurezza costituisce un vizio del prodotto ed è indubbio che si tratti di una responsabilità del fabbricante. Nel caso, però, di vizio palese, infatti, seppure permanga indiscutibilmente detta responsabilità del fabbricante, bisogna anche tenere conto degli oneri in capo al datore di lavoro/utilizzatore per aver selezionato un prodotto non sicuro e averlo messo a disposizione (nel caso di datore di lavoro) dei propri lavoratori.
Per definire cosa debba intendersi per vizio palese, si rimanda alla pagina specifica di questa Area tematica di Conoscere il rischio.
Alcuni esempi di vizi palesi sono qui di seguito elencati:
• assenza di schermi o protezioni in prossimità di zone palesemente pericolose;
• organi pericolosi in funzionamento automatico;
• dispositivi di sicurezza chiaramente inefficaci.
Altro esempio di vizio palese è quello riconosciuto dallo stesso fabbricante: può accadere, infatti, che il fabbricante si renda conto di una non conformità sulla propria macchina e provveda a darne informativa agli acquirenti e ai distributori. In questo caso la mancata osservanza di questa richiesta di intervento da parte del fabbricante rappresenta un vizio palese, dal momento che la carenza è stata ufficialmente resa nota.
Un utile riferimento per la valutazione dei requisiti di sicurezza delle macchine marcate CE è rappresentato dalle norme tecniche armonizzate alla direttiva macchine utilizzate dal fabbricante in fase di progettazione e costruzione, che seppur volontarie, definiscono un livello minimo di sicurezza da rispettare, che il datore di lavoro può prendere a riferimento. A tal proposito, ricordiamo che le suddette norme sono gerarchicamente organizzate in:
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norme di tipo A, norme fondamentali di sicurezza che possono essere applicate a tutte le macchine,
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norme di tipo B, che trattano un aspetto di sicurezza (distanze, temperatura superficiale, rumore) o un tipo di mezzo di protezione (comandi a due mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ripari),
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norme di tipo C, che trattano dettagliati requisiti di sicurezza relative ad una particolare macchina o gruppo di macchine.
Per avere contezza di quale norma sia applicabile alla tipologia di macchina si consiglia di consultare il sito dell’UNI - Ente italiano di normazione.
Ultimo aggiornamento: 08/06/2022