Il Titolo IX, capo I, del d.lgs. 81/2008 tratta la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro.
La valutazione deve considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione, e quella per assorbimento cutaneo.
In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici. Se si avvia una nuova attività con presenza di agenti chimici pericolosi, è necessario svolgere preventivamente la valutazione del rischio, e attuare le relative misure di prevenzione.
Se il risultato della valutazione svolta dimostra che, in relazione al livello, al modo e alla durata dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi e delle circostanze in cui viene svolto il lavoro, vi è un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, e se si dimostra che l’adozione di misure generali di prevenzione è sufficiente a eliminare o ridurre il rischio, allora non è necessario adottare:
- disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
- misure specifiche di prevenzione e protezione
- sorveglianza sanitaria
- cartelle sanitarie e di rischio.