I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono attrezzature utilizzate allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.). Il loro utilizzo è raccomandato quando, nonostante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi cosidetti "residui" non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e devono essere ulteriormente contenuti.
Gli indumenti da lavoro d'altra parte, non sono DPI (tute, camici, ecc.) e non proteggono il lavoratore dai rischi specifici, servono per lo più ad evitare di sporcare o contaminare gli abiti civili e devono essere tolti quando il lavoratore abbandona l'area di lavoro, riposti separatamente dai normali indumenti e, se necessario, disinfettati, puliti o sostituti.
I DPI sono classificati in tre categorie (Regolamento (UE) 2016/425):
- I categoria: di progettazione semplice (guanti generici per normali attività di pulizia, creme barriera)
- II categoria: dispositivi non inclusi nei gruppi I e III
- III categoria: di progettazione complessa, destinati a proteggere da lesioni gravi, permanenti o dalla morte (ad es. protezione delle vie respiratorie da agenti biologici pericolosi) per l'utilizzo dei quali è obbligatorio l'addestramento.
Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale anche tramite morsi, graffi e punture di insetti.
È necessario quindi, utilizzare i DPI specifici più idonei a prevenire le diverse modalità di infezione:
- protezione del corpo
- protezione delle mani
- protezione degli occhi
- protezione delle vie respiratorie