INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Tutela delle vittime per esposizione amianto non professionale

Destinatari
Tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che dall’anno 2015 risultino affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto oppure per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

Caratteristiche

E’ una prestazione economica assistenziale di importo fisso erogata su domanda una sola volta ai malati di mesotelioma non professionale e ai loro eredi.
Dopo un periodo di sperimentazione nei trienni 2015-2017 (legge n. 190/2014) e 2018-2020 (legge n. 205/2017), la legge di bilancio 2021 (n. 178/2020) aveva stabilizzato la prestazione una tantum, a decorrere dal 1° gennaio 2021 prevedendo un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso.
Per i mesoteliomi non professionali accertati dal 1° gennaio 2023 la misura della prestazione è stata elevata a 15.000 euro (art. 1, comma 357, legge 178/2020, modificato dall’art. 1, comma 293, legge 197/2022). 
L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data di accertamento della malattia (prima diagnosi).
La stessa norma (legge di bilancio 2021) ha previsto l’erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma o dei loro eredi in caso di decesso anche per gli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia, a pena di decadenza.
La data di accertamento della patologia si identifica con la data della prima diagnosi della malattia desumibile dalla documentazione sanitaria.
Sulla base delle evidenze scientifiche della patologia in questione, ai fini del riconoscimento della prestazione, viene considerata una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione all’amianto, avvenuta sul territorio italiano.
Con riferimento all’ “[…] esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto […]”, la sussistenza dell’esposizione deve risultare dalla documentazione attestante la convivenza in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. Anche in questo caso l’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della convivenza.
Con riferimento all’esposizione ambientale, tenuto conto della comprovata diffusione delle fibre di amianto sul territorio nazionale, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma.
Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, salvo il caso in cui il diritto alla prestazione aggiuntiva derivi dalla titolarità di rendita riconosciuta quale superstite di un lavoratore vittima dell’amianto.

Modalità di richiesta da parte dei malati
Per accedere alla prestazione, il malato di mesotelioma deve presentare entro tre anni dalla data di accertamento della patologia, a pena di decadenza, alla Sede territoriale Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata A/R o pec, istanza con l’apposita modulistica (Mod. 190 – circolare n. 25/2021), con la quale l’avente diritto autocertifica i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.
L’istanza deve essere corredata dalla documentazione sanitaria attestante che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi, ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione – familiare o ambientale – all’amianto con l’insorgenza della patologia.
La documentazione sanitaria deve essere rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs). Può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si riesca a desumere la diagnosi di mesotelioma e l’epoca della prima diagnosi.
Le dichiarazioni rilasciate dagli interessati con l’istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e successive modificazioni, saranno oggetto dei controlli previsti dall’art. 71 dello stesso decreto, secondo le modalità già definite dall’Istituto per la generalità dei procedimenti amministrativi.

Modalità di richiesta da parte degli eredi
In caso di decesso del malato, l’istanza corredata di idonea documentazione, deve essere presentata da uno solo degli eredi, entro tre anni dall’accertamento della patologia a pena di decadenza, utilizzando il Mod. 190 E – circolare n. 25/2021.
L’istanza deve contenere l’indicazione di tutti gli eredi con relativa delega autenticata, esente da bollo, ed essere accompagnata dalla scheda di morte Istat.

Modalità di richiesta dell’integrazione
I malati di mesotelioma non professionale, o i loro eredi, che hanno percepito la prestazione una tantum nella misura di 5.600 euro possono chiedere l’integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell’importo di 10.000 euro.
L’istanza di integrazione deve essere presentata, dal malato o in caso di decesso da uno dei suoi eredi, entro tre anni dalla data di accertamento della patologia, a pena di decadenza, utilizzando il Mod. 190 I – circolare n. 25/2021.

Modalità di ricezione comunicazioni
  • Posta ordinaria
  • Pec (posta elettronica certificata)
Modalità di erogazione del servizio
Se la documentazione amministrativa e sanitaria è completa entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
  • Accredito su conto corrente bancario o postale
  • Accredito su carta prepagata dotata di codice Iban

Allegati

Ultimo aggiornamento: 04/04/2023