Destinatari
Infortunati assicurati che svolgono in via esclusiva, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico per la cura dei componenti della propria famiglia e dell’ambiente in cui dimorano e i loro superstiti.
Caratteristiche
Le prestazioni, erogate dall’Inail e destinate a chi ha svolto lavoro in ambiente domestico e riportato un’inabilità permanente a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono:
- rendita diretta per inabilità permanente, se dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente pari o superiore al 16%
- prestazione una tantum di importo pari a euro 337,41 qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%
- assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita
- rendita ai superstiti, assegno funerario e beneficio “una tantum” in caso di morte dell’assicurato
Sono prestazioni economiche non soggette a tassazione Irpef.
Per avere diritto alle prestazioni l’assicurato deve:
- avere un’età compresa tra i 18 e,a decorrere dal 1° gennaio 2019, i 67 anni;
- svolgere in via esclusiva, e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico;
- non svolgere altra attività per la quale sussista obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale;
- essere in regola con il pagamento del premio, o aver presentato l'autocertificazione di esonero in caso di pagamento del premio da parte dello Stato in presenza dei presupposti dei limiti di reddito personale e familiare;
- aver riportato un infortunio in occasione di lavoro prestato in ambito domestico da cui consegue una inabilità permanente uguale o superiore al 6%, (prestazione una tantum) o pari o superiore al 16% (rendita), valutato in base alle tabelle allegate al t.u. (d.p.r. 1124/1965), o il decesso. L’importo della rendita, diretta o a superstite, è calcolato sulla retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria ed è rivalutato quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un incremento non inferiore al 10%.
- Per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2018, si ha diritto al risarcimento solo se l’invalidità permanente subita è pari o superiore al 27%.
La domanda per la rendita diretta deve essere presentata successivamente alla guarigione clinica. Tale prestazione, diversamente dalle altre rendite dirette erogate dall’Inail, non è soggetta a revisione per modifica della condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento).
Per i casi di infortunio mortale, oltre alla rendita a superstite sono previsti l’assegno funerario e il beneficio una tantum.
Modalità di richiesta
L’infortunato assicurato o i superstiti aventi diritto presentano/inoltrano la richiesta alla sede competente in base al domicilio dell’assicurato, tramite:
- sportello della sede competente;
- posta ordinaria;
- Pec (posta elettronica certificata).
L’interessato può farsi assistere da un patronato
Modalità di ricezione comunicazioni
- Posta ordinaria
-
Pec (posta elettronica certificata)
Modalità di erogazione del servizio
- accredito su conto corrente bancario o postale
- accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale
- accredito su carta prepagata dotata di codice Iban
- tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero
- per importi non superiori a 1.000,00 euro, con vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.