INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Indennizzo in rendita per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali

Destinatari
Infortunati e affetti da malattia professionale.

Caratteristiche
È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%. Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

L’indennizzo erogato viene stabilito in relazione al grado, valutato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000, che include circa 400 voci e consente di valutare menomazioni precedentemente non considerate, quali, ad esempio, il danno estetico o quello all’apparato riproduttivo.
L’importo della rendita viene calcolato sulla base di:

  • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000
  • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m..
Il decreto interministeriale del 27 marzo 2009 dispone a decorrere dal 1° gennaio 2008 un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68% della quota di rendita che indennizza il danno biologico. Inoltre, in attuazione della legge di stabilità 2014, il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un ulteriore aumento in via straordinaria nella misura del 7,57%.
Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione dei relativi importi.
La rivalutazione – per la quale è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare su proposta del Presidente dell'Inail – sarà effettuata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.
Gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25% riconosciuto in via straordinaria dai sopra citati decreti ministeriali.

La quota di rendita per le conseguenze patrimoniali della menomazione è rivalutata, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, con decreto ministeriale sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
L’importo di detta quota è aumentato in presenza di coniuge e figli, nei soli casi previsti dalla legge, del 5% per ciascuno di questi.
La rendita è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro i limite di 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale; la revisione può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.
Solo per il lavoratore agricolo è previsto il riscatto in misura totale o parziale:
  • per intero, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, il grado di menomazione risulti pari o superiore al 35%, e i postumi non siano suscettibili di modificazioni
  • in misura non superiore alla metà dell’indennizzo, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, e i postumi siano suscettibili di modificazioni.

Modalità di ricezione comunicazioni
  • Posta ordinaria
  • Pec (posta elettronica certificata)
     
Modalità di erogazione del servizio
La sede competente in base al domicilio del lavoratore, provvede direttamente all’erogazione della rendita dopo l’accertamento del grado di menomazione.
Il lavoratore può farsi assistere da un Patronato. L’erogazione può avvenire con:
  • accredito su conto corrente bancario o postale
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o di deposito nominativo postale
  • accredito su carta prepagata dotata di codice Iban
  • tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero
  • per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.

Ultimo aggiornamento: 10/10/2016