Tempi e modi del ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Se l’Inail respinge la richiesta di prestazioni economiche, l’assicurato o i suoi superstiti possono presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici.
Il termine per la presentazione del ricorso è di 90 giorni, ma tale termine non è perentorio. Il ricorso può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento o presentato a mano (verrà rilasciata comunque una ricevuta) alla sede Inail che ha emesso il provvedimento. Sarà la stessa sede Inail a inoltrare il ricorso al Comitato amministratore del Fondo.
Dopo il ricorso, l’ultima possibilità è l’azione giudiziaria. In caso di decisione negativa del Comitato, o trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l’assicurato o i suoi superstiti potranno rivolgersi all’autorità giudiziaria.
L’azione giudiziaria per ottenere le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni decorrenti dal giorno di stabilizzazione dei postumi, qualora pari o superiori al grado minimo indennizzabile (16%) o dal giorno della morte dell’assicurato. La prescrizione rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa delle prestazioni che deve essere esaurita nel termine di 330 giorni.
In caso di decisione negativa dell’Istituto in merito all'erogazione del beneficio una tantum, i familiari superstiti possono, unicamente, presentare ricorso giudiziario.