Le tutele della legge 493/1999. L'Assicurazione contro gli infortuni domestici tutela il lavoro svolto in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Tale forma viene equiparata, per il suo valore sociale ed economico, alle altre forme di lavoro.
È infortunio in ambito domestico se… è avvenuto in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè nell’abitazione nella quale vive l’assicurato e la sua famiglia, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.). Anche il luogo in cui si trascorrono le vacanze è considerato al pari dell’abitazione, purché si trovi sul territorio nazionale.
Nel lavoro dedicato alla cura della famiglia rientrano le attività relative al normale svolgimento della vita domestica. L’assicurazione tutela anche gli infortuni avvenuti per attività connesse alla cura di animali domestici e a interventi di piccola manutenzione (idraulica, elettricità, ecc.), che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del “fai da te”.
Cosa fare quando si verifica un infortunio in ambito domestico. In base alla gravità dell’incidente, è necessario rivolgersi a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le cure e le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Al momento della visita, l’infortunato o chi lo accompagna deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.
Quando si ha diritto alle prestazioni Inail. Si ha diritto alla prestazione economica una tantum se l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%; si ha diritto alla rendita diretta se l’inabilità permanente è pari o superiore al 16%; è riconosciuto un assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con specifiche menomazioni; si ha diritto a prestazioni economiche se l’infortunio ha avuto come conseguenza il decesso.
Non è previsto il principio di automaticità delle prestazioni. Solo il pagamento del premio da parte della persona in possesso dei requisiti assicurativi o la presentazione dell’autocertificazione per l’esonero dal pagamento per limiti di reddito danno diritto alle prestazioni economiche. Non sono indennizzati gli infortuni avvenuti in ambiente domestico se conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.
Se l’infortunio provoca la morte dell’assicurato. In questo caso, spetterà ai superstiti presentare all’Inail la domanda per la liquidazione della rendita, sempre se sussistano i requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio.