INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Denuncia di infortunio

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.

La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica per:

  • i lavoratori dell'industria, dell'artigianato, dei servizi e delle pubbliche amministrazioni titolari di rapporto assicurativo con l'Inail;
  • i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali e studenti delle scuole pubbliche, assicurati con la speciale forma della “Gestione per conto dello Stato”;
  • i lavoratori del settore agricoltura.
Il servizio non è ancora attivo per gli infortuni occorsi a:
  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali;​
  • lavoratori occasionali di tipo accessorio di datori di lavoro privati cittadini.
La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail 54/2004).

Settore navigazione
La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il comandante o in caso di suo impedimento l’armatore/datore di lavoro, nei confronti dell’Inail in caso di infortuni sul lavoro degli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima, soggetti all’obbligo assicurativo, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, Testo unico  1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi  dall'art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs.  81/2008 a far data dall’entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.
I datori di lavoro del settore marittimo sono gli armatori (art. 265 codice della navigazione) e gli altri  soggetti titolari del rapporto di lavoro con i lavoratori imbarcati (es. concessionario dei servizi di bordo).
La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica.
La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail n. 54 /2004).
Se l’infortunio si verifica durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio nel caso in cui esista certificazione medica con prognosi superiore a tre giorni redatta durante la navigazione dal medico di bordo.
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni, nella denuncia devono essere riportati, in caso di sbarco, i dati del luogo e della data dello sbarco.
L'armatore/datore di lavoro è obbligato a comunicare  alla competente sede dell'Inail la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato nei trenta giorni precedenti lo sbarco. L'obbligo non sussiste nel caso di retribuzioni convenzionali (art. 32, Testo unico 1124/1965).

In caso di infortunio sul lavoro con prognosi di almeno un giorno
Per gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno comunque l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la "Comunicazione di infortunio" (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.).
Nel caso in cui la prognosi oggetto di "Comunicazione di infortunio" si prolunghi oltre i tre giorni, i datori di lavoro con soggetti assicurati all’Inail (gestioni Iaspa, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la "Denuncia/comunicazione d’infortunio", ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per semplificare tale adempimento, è possibile, dal menu dell’applicativo "Comunicazione di infortunio", accedere alla funzione "Comunicazioni inviate", ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione "Converti in denuncia" in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della "Denuncia/comunicazione d’infortunio".

Ultimo aggiornamento: 13/11/2020