Il decreto 27 febbraio 2019, di approvazione della determina presidenziale Inail n. 385 del 2 ottobre 2018, ha stabilito le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e relative modalità di applicazione.
Le tariffe dei premi sono distinte per ciascuna delle seguenti gestioni:
- industria
- artigianato
- terziario
- altre attività
Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'art. 49 l. 88/1989 l'inquadramento è effettuato direttamente dall'Inail, ai sensi dell'art. 2, co. 2, del d.lgs. 38/2000.
L'Inail, accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
Il datore di lavoro, qualora ritenga che l'inquadramento applicato dall'Inail sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla sede dell'Inail territorialmente competente.
La nuova tariffa dei premi speciali unitari artigiani per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti del titolare, stabilita con decreto 27 febbraio 2019, di approvazione della determina presidenziale Inail n. 43 del 30 gennaio 2019, fa riferimento alle voci di lavorazione previste nella tariffa dei premi della gestione "artigianato", valevole per i lavoratori dipendenti. In particolare, le voci di lavorazione della predetta tariffa dipendenti sono raggruppate in una tabella di nove classi di rischio, ai fini della determinazione del premio speciale unitario valevole per ciascuna classe.
La nuova tariffa dei premi della gestione navigazione è stata stabilita con decreto 27 febbraio 2019, di approvazione della determina presidenziale Inail n. 45 del 4 febbraio 2019. Sono stabilite aliquote tariffarie in relazione alle categorie assicurative di naviglio previste (determinate in base al tipo di nave, al tipo di servizio a cui la nave è adibita e alle attività in cui sono impegnate le persone imbarcate).