L'art. 18 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni dalla l. 85/2023, ha esteso, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Sono, pertanto, compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'art. 4, co. 1, n. 5, del d.p.r. 1124/1965, gli appartenenti alle categorie espressamente indicate dall'art. 18, co. 2, lett. a), b), c), d), e), f) e g).
L’estensione della tutela, pertanto, opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l’anno scolastico e accademico 2023-2024.
Sono assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca - art. 18, co. 2, lett. a), b), c), d) e e). La tutela del personale opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.
La copertura assicurativa riguarda anche alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica). Sono, pertanto, assicurati anche gli alunni della scuola dell’infanzia.
La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (ad esempio, urti contro suppellettili, infissi, ed altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.) e ricomprende tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi (ad esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive), i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, ad eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.
Le modalità di assicurazione sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi.