INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Premio assicurativo

Il costo dell'assicurazione, il cosiddetto premio, è a carico del datore di lavoro, dell'artigiano senza dipendenti o del lavoratore autonomo dell'agricoltura.
 
Il sistema introdotto dal decreto legislativo 38/2000 ha distinto le attività in quattro gestioni separate, con l’applicazione di tariffe distinte e specifici tassi di premio determinati in misura corrispondente al rischio medio nazionale delle lavorazioni comprese in ogni tariffa:

  • industria
  • artigianato
  • terziario
  • altre attività di diversa natura.
Il premio da corrispondere si distingue in ordinario (art. 41 d.p.r. 1124/1965) e speciale (art. 42 d.p.r. 1124/1965).
 
Il premio ordinario è determinato dall’ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali corrisposte durante il periodo assicurativo, e dal tasso del premio; è, dunque, la traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione.
 
Per i lavoratori parasubordinati, il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.
 
Per alcune attività, a causa della loro natura, della modalità di svolgimento o altre circostanze, risulta difficoltosa la determinazione del premio nella forma ordinaria. In questi casi la legge prevede la possibilità di stabilire “ premi speciali unitari”, calcolati utilizzando elementi diversi rispetto a quelli che determinano il premio ordinario, come ad esempio il numero delle persone coinvolte nella lavorazione, il numero delle macchine, la natura e la durata dell’attività.
Sono soggetti al pagamento dei premi speciali:
  • titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano
  • facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto
  • persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo
  • pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958)
  • alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro
  • candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio
  • medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
 
I premi per l’assicurazione degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima a carico degli armatori sono compresi nella gestione Industria di cui al titolo I del d.p.r. 1124/1965 e sono quindi premi ordinari determinati (ai sensi dell’art. 41) applicando le aliquote stabilite dalla specifica tariffa.
 
In caso di mancato o tardivo pagamento del premio sono applicate sanzioni civili.
Qualora il datore di lavoro versi in situazione di temporanea difficoltà può chiedere di effettuare il pagamento rateale del premio.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2023