INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Istruzione operativa del 19 marzo 2003

Collaborazioni coordinate e continuative per societa ed associazioni sportive dilettantistiche. - Art. 90, Legge 27.12.2002, n. 289. - Cessazione rapporti assicurativi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Tariffe

Roma, 19 Marzo 2003


ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI


Oggetto:
- Collaborazioni coordinate e continuative per società ed associazioni sportive dilettantistiche.
- Art. 90, Legge 27.12.2002, n. 289.
- Cessazione rapporti assicurativi.


A decorrere dal 1° gennaio 2003 (1), è stata introdotta una rilevante innovazione in materia di attività sportiva, concernente in particolare, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Detta innovazione fa seguito a quella prevista con effetto dal 1° gennaio 2000 (2), in virtù della quale i compensi "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" erano stati qualificati come "redditi diversi", e quindi, esclusi dalla categoria dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa (3) e dal conseguente obbligo assicurativo nella forma applicata per i lavoratori parasubordinati (4), come comunicato in precedenza da questa Direzione (5).
Orbene, per effetto dell'innovazione da ultimo intervenuta, l'esclusione dai redditi di collaborazione coordinata e continuativa e dal conseguente obbligo assicurativo è stata estesa anche ai lavoratori che intrattengono con società ed associazioni sportive dilettantistiche "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale".

Pertanto, poiché i destinatari dell'assicurazione obbligatoria nella forma prevista per i lavoratori parasubordinati (6) sono da individuare nei soggetti che percepiscono redditi di collaborazione coordinata e continuativa (7), ne discende che i collaboratori coordinati e continuativi che ricevono indennità per attività amministrativo-gestionale esercitate per conto di associazioni o di società sportive dilettantistiche (quali, ad esempio, le attività di segreteria o di contabilità svolte con l'ausilio di personal computer), non sono più da assicurare contro gli infortuni sul lavoro.
Conseguentemente, debbono considerarsi superate le istruzioni (8) con le quali in precedenza era stata affermata l'assicurazione obbligatoria per i collaboratori coordinati e continuativi impegnati in attività amministrativo-gestionale estranea alla promozione sportiva dilettantistica perseguita dall'associazione.
Sul piano operativo, quindi, le Unità interessate procederanno, con effetto dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore della nuova disciplina fiscale, a disporre la cessazione dei rapporti assicurativi accesi per i collaboratori coordinati e continuativi adibiti ad attività di carattere amministrativo-gestionale non professionale, nell'interesse di associazioni sportive dilettantistiche, mentre resteranno validamente acquisite le prestazioni erogate agli aventi diritto in relazione ad infortuni verificatisi in precedenza.

F.to IL DIRETTORE CENTRALE
(Dr. Ennio Di Luca)

  1. Art. 90, comma 3, della Legge 27.12.2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
  2. Art. 37 della Legge 21.11.2000, n. 342, per effetto del quale era stato modificato ed integrato l'art.81, del TUIR approvato con D.P.R. n.917/86 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'inserimento della lettera m).
  3. Art. 47, comma 1, lett. c-bis), del Tuir.
  4. Art. 5 del Decreto legislativo n. 38/2000.
  5. Nota del 2.5.2001 indirizzata alle Strutture dell'INAIL.
  6. V. il punto (4).
  7. V. il punto (3).
  8. cfr. la nota richiamata al punto (5).

Ultimo aggiornamento: 15/11/2013


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