Passa al contenuto principale
Impostazioni cookie

Ti trovi in:

Prestazioni per infortunio in ambito domestico

Destinatari

Infortunati assicurati che svolgono in via esclusiva, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico per la cura dei componenti della propria famiglia e dell’ambiente in cui dimorano e i loro superstiti.

Caratteristiche

Le prestazioni, erogate dall’Inail e destinate a chi ha svolto lavoro in ambiente domestico e riportato un’inabilità permanente a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono: 

  • rendita diretta per inabilità permanente, se dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente pari o superiore al 16%;
  • prestazione una tantum di importo pari a euro 337,41 qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%;
  • assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita;
  • rendita ai superstiti, assegno una tantum in caso di morte e beneficio una tantum a carico del Fondo di Sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, in caso di morte dell’assicurato. 

Sono prestazioni economiche non soggette a tassazione Irpef.

Per avere diritto alle prestazioni l’assicurato deve:

  • avere un’età compresa tra i 18 e, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i 67 anni;
  • svolgere in via esclusiva, e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico; 
  • non svolgere altre attività per la quale sussista obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale;
  • essere in regola con il pagamento del premio o aver presentato l'autocertificazione di esonero in caso di pagamento del premio da parte dello Stato in presenza dei presupposti dei limiti di reddito personale e familiare;
  • aver riportato un infortunio in occasione di lavoro prestato in ambito domestico da cui consegue una inabilità permanente uguale o superiore al 6%, (prestazione una tantum) o pari o superiore al 16% (rendita), valutato in base alle tabelle allegate al T.U. (d.P.R. 1124/1965) o il decesso. L’importo della rendita, diretta o a superstite, è calcolato sulla retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria ed è rivalutato quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un incremento non inferiore al 10%;
  • per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2018, si ha diritto al risarcimento solo se l’invalidità permanente subita è pari o superiore al 27%. 

La domanda per la rendita diretta deve essere presentata successivamente alla guarigione clinica. Tale prestazione, diversamente dalle altre rendite dirette erogate dall’Inail, non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento).

Modalità di richiesta delle prestazioni

L’infortunato assicurato o i superstiti aventi diritto presentano/inoltrano la domanda per ottenere la liquidazione delle prestazioni utilizzando il modulo predisposto dall’Inail, reperibile presso le sedi Inail e i patronati o al link di seguito riportato. La richiesta deve essere presentata alla sede competente in base al domicilio dell’assicurato, tramite:

  • sportello della sede competente; 
  • posta ordinaria;
  • pec (posta elettronica certificata).

L’interessato può farsi assistere da un patronato.

L’Inail, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla liquidazione dell’importo dovuto o, in caso di non accoglimento dell’istanza comunica, entro lo stesso termine, il diniego dell’erogazione delle prestazioni, specificandone i motivi. 

Modalità di erogazione delle prestazioni

  • accredito su conto corrente o libretto nominativo bancario o postale;
  • accredito su carta prepagata dotata di codice Iban;
  • tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero;
  • per importi non superiori a 1.000,00 euro, con vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.

ALLEGATI e TI POTREBBE INTERESSARE

ALLEGATI