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Gestione RX

Le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti in ambito sanitario trovano copertura secondo una normativa speciale (legge 93/1958 e s.m.i.).
In caso di obbligo assicurativo il possessore degli apparecchi RX funzionanti o delle sostanze radioattive in uso deve provvedere al pagamento di un premio speciale.
Per questo tipo di assicurazione il premio è determinato in funzione del numero/tipologia di apparecchio radiologico e/o del tipo/quantità di radionuclide.

Premio speciale per apparecchi radiologici

La tutela riguarda i lavoratori, subordinati o autonomi che, in qualità di medici (radiologi, odontoiatri e veterinari) e tecnici di radiologia medica, svolgono funzioni che li espongono al rischio di lesioni o malattie professionali determinate da radiazioni ionizzanti.
La tutela riguarda, altresì, gli allievi di corsi per tecnici sanitari di radiologia medica esposti al rischio di lesioni o malattie professionali determinate da radiazioni ionizzanti.
Il premio assicurativo è a carico dei possessori a qualunque titolo degli apparecchi radiologici che sono tenuti a presentare una denuncia all’Inail con indicazione della tipologia degli apparecchi e del numero dei lavoratori esposti al rischio entro 30 giorni dall’inizio del funzionamento degli apparecchi stessi.
Il calcolo del premio per gli apparecchi radiologici prescinde dalle tariffe, dai tassi e dalle retribuzioni percepite dagli assicurati perché è impostato su un sistema tabellare che comprende dei premi speciali unitari annui per singolo apparecchio fissati per decreto ministeriale, diversificati in relazione alla tipologia di apparecchi (diagnostici o terapia) e al luogo dove sono installati e funzionano (ospedali, cliniche, ecc.).
I soggetti assicuranti sono tenuti a denunciare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le successive modificazioni di estensione del rischio determinate dalle variazioni del numero e del tipo degli apparecchi radiologici, della sede dell’installazione degli apparecchi nonché la cessazione dell’attività.
Le categorie attualmente previste e i relativi premi sono riportati nel decreto ministeriale 24 settembre 1996.

Premio speciale per l’uso di sostanze radioattive

La tutela riguarda i lavoratori, subordinati o autonomi che, in qualità di medici (radiologi, odontoiatri e veterinari) e tecnici di radiologia medica, sono esposti al rischio di lesioni e di malattie professionali connessi all’uso di sostanze radioattive naturali o artificiali sciolte, secondo le quantità annuali di megabequerel utilizzate.
La tutela riguarda, altresì, gli allievi di corsi per tecnici sanitari di radiologia medica esposti al rischio di lesioni e di malattie professionali connessi all’uso di sostanze radioattive.
L’onere dell’assicurazione è a completo carico dei possessori a qualunque titolo delle sostanze radioattive che sono tenuti a presentare all’Inail una denuncia entro 30 giorni dall’uso delle sostanze stesse.
Il premio assicurativo è determinato, a seconda che le sorgenti siano sigillate o non sigillate, dal grado di radiotossicità delle sostanze radioattive così classificate:

  1. Gruppo I (nuclidi di radiotossicità molto elevata);
  2. Gruppo II (nuclidi di radiotossicità elevata);
  3. Gruppo III (nuclidi di radiotossicità moderata);
  4. Gruppo IV (nuclidi di radiotossicità debole).

I premi unitari sono attualmente fissati dal decreto ministeriale 24 settembre 1996. Devono essere denunciate entro 30 giorni anche tutte le eventuali modifiche di estensione del rischio determinate da variazioni relative alla quantità di sostanze radioattive in uso, nonché la cessazione dell’attività.
Inoltre, ai sensi dell’art.1 della legge n. 93/1958 e dell’art. 2 del D.P.R. 1055/1960, entro il 31 gennaio di ogni anno il soggetto assicurante è tenuto a denunciare con un apposito modulo le caratteristiche delle sorgenti sigillate e la loro quantità per ogni gruppo di radiotossicità al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché le caratteristiche delle sorgenti non sigillate e l’attività media trimestrale delle stesse.

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