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Rendita diretta per inabilità permanente

È una prestazione economica erogata a scopo di indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro valutata in base alle tabelle allegate al T.U. 1124/1965 per eventi antecedenti il 25 luglio 2000.

Requisito per avere diritto alla prestazione

  • Causa lavorativa dell’infortunio o della malattia
  • Grado di inabilità permanente compreso tra l’11% ed il 100% valutato in base alle tabelle allegate al Testo Unico

Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

Durata

Per tutta la vita a condizione che:

  • nell’arco di tempo in cui è possibile che si verifichi una revisione, il grado di inabilità riconosciuto non scenda sotto l’11%
  • la rendita non venga capitalizzata.

Il riscatto della rendita per il lavoratore agricolo

Il lavoratore agricolo titolare di rendita:

  • con un grado di inabilità permanente dal 16 al 20%, accertato alla scadenza dei termini per la revisione, può richiedere la liquidazione in capitale della rendita dovuta
  • con un grado di inabilità permanente pari o superiore al 50%, trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni e per investimenti miglioramenti della propria attività, può richiedere il riscatto della rendita stessa, per intero se i postumi siano da ritenersi non suscettibili di modificazioni ed in misura non superiore alla metà nell’ipotesi opposta.

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