Il Testo Unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 prevede la tutela assicurativa anche in favore dei docenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, nonché degli alunni e studenti per gli infortuni e le malattie professionali accaduti durante lo svolgimento delle esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro nonché per l’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
Per gli anni scolastici e per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 la tutela assicurativa è stata estesa in via sperimentale anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento, nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (indipendentemente dallo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e dall’uso di macchine elettriche o elettroniche).
A decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026, le attività di insegnamento e apprendimento svolte nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore rientrano stabilmente tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.