L’Inail tutela l’evento lesivo di massima gravità costituito dal decesso, immediato o a distanza tempo, dell’assicurato in conseguenza all’infortunio verificatosi o alla malattia professionale manifestata riconoscendo delle prestazioni economiche a favore dei superstiti/eredi del lavoratore deceduto.
Ai sensi dell’articolo 85 del T.U. 1124/65 sono superstiti, soggetti beneficiari delle prestazioni Inail:
- coniuge o parte dell’unione civile superstite;
- figli, compresi quelli adottivi, affiliati o affidati;
- orfani di entrambi i genitori (ovvero dell’unico genitore naturale che li ha riconosciuti, orfani di un solo genitore o orfani di genitore divorziato);
- ascendenti;
- fratelli o sorelle.
Le prestazioni economiche sono riconosciute direttamente dall’Inail a seguito di denuncia del datore di lavoro. Tuttavia, in assenza di tale denuncia, l’Inail può provvedere comunque sulla base di una richiesta dei superstiti. Alla domanda deve essere allegata anche la documentazione sanitaria dalla quale è possibile rilevare la causa della morte. Quando l’evento luttuoso avviene in un momento successivo all’infortunio o alla malattia professionale, i superstiti hanno diritto ad avere la rendita del familiare deceduto, ma devono farne espressamente domanda all’Inail allegando, anche in questo caso, la documentazione sanitaria.
L’Inail è comunque tenuto a comunicare ai superstiti questa opportunità. Gli eredi del titolare della rendita hanno tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’Inail per avviare la domanda, onde evitare la decadenza del diritto.
L’Inail provvede, altresì, alla corresponsione a favore dei superstiti di sostegni economici. Per approfondimento consultare la sezione "fondi speciali".
L’Inail, infine, eroga ai familiari e ai conviventi del lavoratore infortunato e/o affetto da malattia professionale e/o del lavoratore deceduto per cause lavorative interventi di sostegno per il raggiungimento di livelli consapevolezza, di autostima, di autonomia e di adattamento previsti dall’art.19, comma 1, lett. a) del “Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione”, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2021 n.404.
I familiari destinatari dei suindicati interventi di sostegno sono: il coniuge, la persona unita civilmente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle. Per i familiari non è richiesto il requisito della convivenza.
Sono, inoltre, inclusi i conviventi risultanti dallo stato di famiglia anagrafico dell’assistito.