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La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici, prevista dalla legge n. 493/1999 e gestita dall’Inail, riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono il nucleo familiare alla cui cura attiene il lavoratore domestico. 

L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.). Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano.   

Fermo restando lo svolgimento gratuito del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico e quindi ha diritto alle relative tutele chi: 

  • ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti

  • svolge gratuitamente il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa

  • non è legato da vincoli di subordinazione

  • presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo. 

Rientrano tra i soggetti tenuti all’assicurazione anche: 

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;

  • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;

  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione; 

  • i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;

  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno, come ad esempio i lavoratori stagionali e i lavoratori a tempo determinato (per tali soggetti l’assicurazione copre solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa).