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Fondo vittime gravi infortuni

Destinatari

Coniuge/unito civilmente e figli. In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, genitori (naturali o adottivi) o fratelli e sorelle.

Caratteristiche

Con la finanziaria del 2007, è stato istituito uno specifico Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori – assicurati e non, ai sensi del Testo Unico – vittime di gravi infortuni sul lavoro. I compiti di erogazione delle prestazioni sono attribuiti all’Inail previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del ministero.

Il successivo decreto del 19 novembre 2008, in fase di prima applicazione, ha limitato le prestazioni del Fondo ai soli familiari dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2007.

Sono esclusi gli infortuni avvenuti antecedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso del lavoratore successivo a detta data e le malattie professionali.

Hanno diritto alle prestazioni:

  • il coniuge/unito civilmente
  • i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al diciottesimo anno di età; i figli fino a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli fino a 26 anni, se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli maggiorenni inabili al lavoro.

In mancanza di coniugi/unito civilmente o figli:

  • i genitori, se a carico del lavoratore deceduto
  • i fratelli e le sorelle, se conviventi e a carico del lavoratore deceduto.

La prestazione è fissata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo. Di seguito sono riportati gli importi erogati negli anni 2007–2023 ai beneficiari in relazione all’anno in cui è avvenuto l’evento e al numero dei superstiti.

        Anno        
n. superstiti 2007-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 1.500 3.000 5.000 6.500 9.000 4.550 3.500 3.500
2 1.900 3.800 7.500 10.500 13.500 7.350 6.750 7.000
3 2.200 4.400 10.000 14.500 18.000 10.150 10.000 10.500
più di 3 2.500 5.000 15.000 22.500 25.000 15.750 15.000 17.300

 

        Anno          
n. superstiti 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 4.000 3.700 3.000 3.700 4.000 5.000 6.000 9.000 10.265,35
2 7.800 7.400 6.000 6.700 8.000 9.000 11.400 14.500 16.449,29
3 11.500 11.100 9.000 9.700 12.000 13.000 16.800 19.000 22.633,23
più di 3 17.300 17.200 13.000 14.200 15.500 19.000 22.400 24.500 28.817,17

 

Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati dall’Inail, come ad esempio i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, ecc..

Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 493/99).

Per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del Testo Unico 1124/65 e della Legge 493/99 è prevista, unitamente alla prestazione una tantum, anche un'anticipazione della rendita a superstiti, pari a tre mensilità della rendita annua calcolata sul minimale di legge.

La prestazione una tantum è erogata previa presentazione o inoltro, a mezzo raccomandata A/R o tramite posta certificata (Pec), di specifica istanza che deve:

  • essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari e compilata secondo la prevista modulistica
  • contenere l'esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto e gli estremi per il pagamento
  • includere la delega quando siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni o quando ci siano più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi.

L'istanza deve pervenire alla sede territoriale dell'Inail, individuata con riferimento al domicilio del lavoratore deceduto.

Gli interessati possono curare i propri rapporti con l'Inail anche tramite gli Enti di patrocinio che prestano assistenza gratuita in materia assicurativa e previdenziale.

Con riferimento a lavoratori deceduti soggetti alla tutela assicurativa Inail, per i quali è già stata costituita la rendita ai superstiti, nel caso in cui non pervenga l'istanza nei termini stabiliti, sarà cura dell'Istituto attivarsi al fine della presentazione della stessa da parte degli aventi diritto.

In caso di provvedimento negativo per l'erogazione della prestazione una tantum non è previsto ricorso amministrativo ma solo ricorso al giudice ordinario.

L'eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell'Inail.

Modalità di richiesta 

L’interessato presenta/inoltra la richiesta alla sede competente in base al domicilio del lavoratore deceduto, tramite:

  • sportello della sede competente
  • posta ordinaria
  • Pec (posta elettronica certificata).

L’interessato può farsi assistere da un Patronato.

Modalità di ricezione comunicazioni 

  • posta ordinaria
  • Pec (posta elettronica certificata)

Modalità di erogazione del servizio 

  • accredito su conto corrente bancario o postale
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale
  • accredito su carta prepagata dotata di codice Iban
  • per importi non superiori a 1.000,00 euro, con vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.