In forza del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, i dipendenti delle amministrazioni statali - anche ad ordinamento autonomo - che rientrano nelle previsioni normative degli articoli 1 e 4 del Testo unico 1124/1965, sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con lo speciale sistema della "gestione per conto dello Stato" attuato presso l'Inail.
Sono ricompresi in questa particolare tutela i medici esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive che prestano la loro attività alle dipendenze dello Stato come docenti e assistenti universitari, i medici addetti alle cliniche universitarie, ecc.., mentre restano esclusi i dipendenti statali rientranti nel campo di applicazione del titolo II del Testo unico (agricoltura) per i quali è previsto il pagamento dei contributi tramite Inps.
In base al sistema della “gestione per conto”, lo Stato attua la tutela dei propri dipendenti rimborsando unicamente all’INAIL le spese conseguenti alla tutela riconosciuta per i casi di infortunio o malattia professionale, senza obblighi di versamento del premio assicurativo, indipendentemente dalle vicende del rapporto di lavoro dell’assicurato.
Le prestazioni assicurative riconosciute per infortuni sul lavoro o malattie professionali nei confronti dei dipendenti soggetti alla gestione per conto sono quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti ad eccezione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.