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Medici certificatori

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato medico ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Inail.

Il certificato di infortunio sul lavoro e di malattia professionale devono essere compilati e trasmessi esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Inail.

Tale modalità risponde all’esigenza di rendere più agevole l’attività di elaborazione della certificazione medica al fine di garantirne una tempestiva trasmissione all’Inail e un’ottimizzazione delle fasi di lavorazione dei casi di infortunio e malattia professionale.

I servizi telematici per la compilazione e l’inoltro all’Inail della certificazione medica da parte dei medici che prestano la prima assistenza, consentono l’inserimento delle informazioni e dei dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei medici certificatori.

I dati delle certificazioni pervenute, inoltre, sono resi disponibili ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica. Infatti, la certificazione medica è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.

Il lavoratore, pertanto, è tenuto a fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo assolve all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio e/o di comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione.

Gli utenti abilitati ai servizi applicativi dei certificati medici sono tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L’accesso ai servizi online di Inail deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE, come previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° settembre 2020, n. 120. I referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati medici di infortunio. Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, il medico e il rappresentante legale delle suddette strutture devono presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante la modulistica disponibile sul portale istituzionale.

L’attività di compilazione e trasmissione della certificazione medico-legale redatta da medici esterni a favore degli infortunati e tecnopatici, è stata oggetto di diversi accordi finalizzati a disciplinare sia i contenuti della certificazione da trasmettere all’Istituto, sia i compensi a carico dell’Inail per l’attività di certificazione.

Gli ultimi accordi in ordine di tempo, stipulati nel 2007, prevedevano, ai fini del pagamento da parte dell’Inail, l’utilizzo della specifica modulistica messa a disposizione dall’Istituto, l’impegno alla tempestività dell’inoltro della certificazione, finalizzato ad una immediata “presa in carico” dell’assicurato da parte della funzione sanitaria dell’Inail, e alla completezza delle informazioni presenti nei certificati, nonché il reciproco impegno a riconoscere la modalità telematica quale prioritaria per la trasmissione della certificazione.

In base ai predetti accordi, il compenso spettante per la certificazione in questione era previsto nella misura pari a 27,50 euro per singolo certificato per un numero massimo di tre certificati per ogni evento lesivo, e la corresponsione da parte dell’Inail di una somma di un ulteriore importo di 5 euro per ciascuna trasmissione con tale modalità telematica.

Dal 1° gennaio 2019, con l’entrata in vigore delle novità previste dall’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è stato introdotto un nuovo sistema di pagamento. L’Inail trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale la somma di euro 25 milioni, destinata a compensare le attività di compilazione e trasmissione per via telematica.

Il trasferimento dell’importo annuale fa venir meno l’onere dell’Istituto e degli assicurati di provvedere al pagamento della certificazione medica per i certificati emessi a far data dal 1° gennaio 2019, inclusa l’eventuale certificazione cartacea non più in linea con la normativa vigente, che andrà comunque accettata ai fini della trattazione dei relativi eventi lesivi.

A partire dalla stessa data, nessun compenso può essere più richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio e di malattia professionale che non potranno, pertanto, più essere rimborsati dall’Istituto.

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