Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato medico ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Inail.
Il certificato di infortunio sul lavoro e di malattia professionale devono essere compilati e trasmessi esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Inail.
Tale modalità risponde all’esigenza di rendere più agevole l’attività di elaborazione della certificazione medica al fine di garantirne una tempestiva trasmissione all’Inail e un’ottimizzazione delle fasi di lavorazione dei casi di infortunio e malattia professionale.
I servizi telematici per la compilazione e l’inoltro all’Inail della certificazione medica da parte dei medici che prestano la prima assistenza, consentono l’inserimento delle informazioni e dei dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei medici certificatori.
I dati delle certificazioni pervenute, inoltre, sono resi disponibili ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica. Infatti, la certificazione medica è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.
Il lavoratore, pertanto, è tenuto a fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo assolve all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio e/o di comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione.
Gli utenti abilitati ai servizi applicativi dei certificati medici sono tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
L’accesso ai servizi online di Inail deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE, come previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° settembre 2020, n. 120. I referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati medici di infortunio. Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, il medico e il rappresentante legale delle suddette strutture devono presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante la modulistica disponibile sul portale istituzionale.
L’attività di compilazione e trasmissione della certificazione medico-legale redatta da medici esterni a favore degli infortunati e tecnopatici, è stata oggetto di diversi accordi finalizzati a disciplinare sia i contenuti della certificazione da trasmettere all’Istituto, sia i compensi a carico dell’Inail per l’attività di certificazione.
Dal 1° gennaio 2019, con l’entrata in vigore delle novità previste dall’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è stato introdotto un nuovo sistema di pagamento. Ai sensi dell’art. 1, commi 526, 527 e 528 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, l’Inail trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale la somma di euro 25 milioni per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica dei certificati medici di infortunio e di malattia professionale da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del servizio sanitario nazionale. Per gli anni successivi al 2019 tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.
In base al nuovo sistema di pagamento, le quote da destinare rispettivamente ai fondi per la contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario regionale (articolo 1, comma 527, legge n. 145/2018) e al fondo per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata (articolo 1, comma 528, legge n. 145/2018) sono determinate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il trasferimento dell’importo annuale fa venir meno l’onere dell’Istituto e degli assicurati di provvedere al pagamento della certificazione medica per i certificati emessi a far data dal 1° gennaio 2019, inclusa l’eventuale certificazione cartacea non più in linea con la normativa vigente, che andrà comunque accettata ai fini della trattazione dei relativi eventi lesivi.
A partire dalla stessa data, nessun compenso può essere più richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio e di malattia professionale che non potranno, pertanto, più essere rimborsati dall’Istituto.