I datori di lavoro agricoli non sono tenuti ad aprire una posizione assicurativa presso l’Inail.
Le entrate contributive della gestione assicurativa Agricoltura sono, infatti, gestite direttamente dall’Inps che accerta e riscuote i contributi, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, riversando, poi, all’Inail la quota parte contributiva relativa all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
I datori di lavoro agricoli hanno, però, l’obbligo nei confronti di Inail della denuncia di infortunio e malattia professionale.
Solo per determinate attività, anche se agricole, è necessario aprire una posizione Inail in Gestione Industria in ragione del modo in cui viene svolta l’attività.
Si tratta, in particolare, delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro soci, delle lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente ovvero prevalentemente per conto terzi, degli agriturismo se la loro attività è assolutamente indipendente dall’attività dell’azienda agricola, nonché dei frantoi se gestiscono soltanto olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi ovvero olive prodotte nel fondo del gestore, ovvero olive lavorate per conto terzi o acquistate da terzi, quando la potenzialità e l’organizzazione produttiva del frantoio non trovi normale rispondenza nella quantità di olive prodotte dal gestore.
Gli impiegati e i dirigenti in agricoltura, invece, anche qualora siano addetti a lavori manuali o di sovrintendenza, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro dall’ENPAIA (Ente nazionale di previdenza ed assistenza impiegati agricoli) che riscuote anche la contribuzione a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e di previdenza integrativa gestite dallo stesso Ente.
Ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe, si applica la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.