Destinatari
Titolari di rendita diretta
Caratteristiche
È una prestazione economica riconosciuta ai titolari di rendita che versano in una o più condizioni menomative, elencate nella tabella (Allegato n.3) del Testo unico (d.p.r. 1124/1965) e per le quali necessitano di assistenza personale continuativa. Solo per gli eventi fino al 31 dicembre 2006 l’inabilità permanente assoluta, valutata in base alle tabella allegata al t.u., deve essere pari al 100%.
L’assegno costituisce una integrazione della rendita e viene corrisposto mensilmente; non è soggetto a tassazione Irpef e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici. Durante i periodi di ricovero l’integrazione della rendita viene sospesa.
L’importo dell’assegno viene rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
Dal 1° luglio 2024 l’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa, non soggetto a tassazione Irpef, è di euro 667,12.
La prestazione è erogata, finché permane la necessità di assistenza personale e continuativa, a partire da:
- data di decorrenza della rendita;
- o primo giorno del mese successivo alla richiesta del titolare di rendita per ottenere il riconoscimento dell’assistenza personale continuativa o per la revisione del grado di inabilità o di menomazione;
- o primo giorno del mese successivo all’invito da parte dell’Inail a sottoporsi a visita per la revisione del danno permanente.
Menomazioni che possono dar luogo alla prestazione:
- Riduzione della acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm. 30) o più grave;
- Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
- Lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
- Amputazione bilaterale degli arti inferiori:
- di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro all’altezza del collo del piede o al di sopra;
- all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l’applicazione di protesi;
- Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l’applicazione di protesi;
- Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
- sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
- sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell’avambraccio e della coscia;
- Alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- Malattie o infermità che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.