- coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento di separazione
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi
con parità di diritto, cioè in parti uguali. In mancanza di coniuge e figli:
- genitori, anche adottanti
- fratelli e sorelle della vittima
In mancanza di genitori, fratelli e sorelle:
- ascendenti di secondo grado della vittima.
In caso di concorso di più aventi diritto il sostegno economico è diviso tra i medesimi in parti uguali.
Caratteristiche
È un beneficio erogato dallo specifico Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per garantire un sostegno economico ai familiari degli studenti di scuole o istituti d’istruzione, di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le università, deceduti a seguito d’infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con la sola esclusione degli infortuni in itinere.
Il beneficio riguarda gli infortuni avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018.
L’importo del sostegno economico è pari a 200.000 euro per ciascun infortunio mortale e non è soggetto a tassazione. È cumulabile con l’assegno una tantum in caso di morte corrisposto dall'Inail ai superstiti degli assicurati e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
Modalità di richiesta
Gli aventi diritto devono presentare domanda alla sede Inail competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio.
In attesa del rilascio del servizio online, la domanda deve essere presentata con l’apposito modulo e allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore, direttamente alla sede Inail competente, oppure inoltrata tramite:
- Pec (posta elettronica certificata)
- Raccomandata A/R
A pena di inammissibilità la domanda deve essere inviata entro i seguenti termini:
- per gli infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024;
- per gli infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo.
Modalità di erogazione del sostegno economico
Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dall’accertamento espletato dagli organi di vigilanza dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative tramite accredito sul conto corrente bancario o postale indicato nella domanda.