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Fondo vittime dell'amianto

È una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, non soggetta a tassazione Irpef, prevista dalla legge finanziaria 2008 (n.244/2007), destinata ai titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto o, in caso di morte, titolari di rendita riconosciuta quale superstite di un lavoratore vittima dell’amianto.

Destinatari

È una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, non soggetta a tassazione Irpef, istituita dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, commi 241-246, legge 244/2007), stabilita in una percentuale della rendita in godimento.

La prestazione dal 1° gennaio 2023 è stata elevata al 17% della rendita (art. 1, comma 356, legge 178/2020, modificato dall’art. 1, comma 293, legge 197/2022). Ai ratei di rendita spettanti per annualità precedenti si applica la misura della prestazione aggiuntiva stabilita dalle disposizioni vigenti nell’anno di riferimento. Per gli anni 2021-2022 la misura della prestazione aggiuntiva è pari al 15% della rendita.
Dal 2021 la prestazione aggiuntiva è erogata unitamente ai ratei di rendita (fino al 2020 la prestazione era erogata mediante un sistema di acconti e conguagli).

La prestazione è stata finanziata, fino al 2017, con le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e con i proventi di un'addizionale sui premi versati dalle aziende, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto. La legge di bilancio 2018 (n.205/2017), per il periodo 2018-2020, ha sospeso l’addizionale per le aziende prevedendo un finanziamento a carico del bilancio dell’Inail. Con la legge di bilancio 2021 (n. 178/2020) è stata soppressa l’addizionale a carico delle imprese e il finanziamento della prestazione è stato posto interamente a carico del bilancio dello Stato.

Di seguito è riportata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva dal 2008 al 2020 fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

  2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% sulla rendita 20,0% 20,0% 15,0% 18,1% 16,5% 15,9% 14,9% 13,8% 14,7% 14,7% 20,0% 20,0% 20,0%

 

La legge di bilancio 2021 ha stabilizzato la prestazione fissando direttamente l’importo della stessa nella misura del 15% della rendita in godimento e ne ha modificato le modalità di erogazione. A partire dal 1° gennaio 2021 la prestazione è erogata mensilmente in un’unica soluzione, unitamente al rateo di rendita in godimento.

Modalità di richiesta

L’Inail provvede direttamente all’erogazione della prestazione dopo l’accertamento della presenza dei requisiti richiesti.

Modalità di ricezione comunicazioni

  • Posta ordinaria
  • Pec (posta elettronica certificata)

Modalità di erogazione del servizio

  • Accredito su conto corrente bancario o postale
  • Accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale
  • Accredito su carta prepagata dotata di codice Iban
  • Tramite gli istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero
  • Per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale

 

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