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Assegno una tantum in caso di morte

È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef destinata ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale oppure a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie.

Destinatari

Coniuge/unito civilmente o, in mancanza, figli, in mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, ascendenti, in mancanza di coniuge/unito civilmente, figli e ascendenti, collaterali, se hanno i requisiti per fruire della rendita a superstite. In mancanza dei predetti aventi diritto, l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte del lavoratore.

Dal 1° gennaio 2019, l’erogazione dell’assegno a favore dei figli non è più subordinato ai limiti di età previsti dal primo comma dell’art. 85 d.p.r. n.1124/1965, per gli ascendenti non è più subordinato al requisito della vivenza a carico (primo comma, numero 3 dell’art. 85, d.p. r. n. 1124/1965), per i collaterali non è più subordinato alla vivenza e convivenza a carico del lavoratore deceduto (primo comma, numero 4, dell’art. 85 d. p. r. n. 1124/1965).

Caratteristiche

È una prestazione una tantum erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale.

L’importo dell’assegno è rivalutato annualmente, a partire dal primo luglio di ogni anno, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Dal 1° luglio 2024 l’importo dell’assegno una tantum in caso di morte, non soggetto a tassazione Irpef, è di euro 12.240,02.

Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l’assegno non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

Modalità di richiesta

L’interessato presenta/inoltra la richiesta alla sede competente in base al domicilio del lavoratore deceduto, tramite:

  • sportello della sede competente;
  • posta ordinaria;
  • Pec (posta elettronica certificata).

L’interessato può farsi assistere da un patronato.

Modalità di ricezione comunicazioni

  • Posta ordinaria;
  • Pec (posta elettronica certificata);

Modalità di erogazione del servizio

Il pagamento può avvenire:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
  • accredito su carta prepagata dotata di codice Iban;
  • tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero.