Destinatari
Coniuge/unito civilmente o, in mancanza, figli, in mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, ascendenti, in mancanza di coniuge/unito civilmente, figli e ascendenti, collaterali, se hanno i requisiti per fruire della rendita a superstite. In mancanza dei predetti aventi diritto, l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte del lavoratore.
Dal 1° gennaio 2019, l’erogazione dell’assegno a favore dei figli non è più subordinato ai limiti di età previsti dal primo comma dell’art. 85 d.p.r. n.1124/1965, per gli ascendenti non è più subordinato al requisito della vivenza a carico (primo comma, numero 3 dell’art. 85, d.p. r. n. 1124/1965), per i collaterali non è più subordinato alla vivenza e convivenza a carico del lavoratore deceduto (primo comma, numero 4, dell’art. 85 d. p. r. n. 1124/1965).
Caratteristiche
È una prestazione una tantum erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale.
L’importo dell’assegno è rivalutato annualmente, a partire dal primo luglio di ogni anno, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
Dal 1° luglio 2024 l’importo dell’assegno una tantum in caso di morte, non soggetto a tassazione Irpef, è di euro 12.240,02.
Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l’assegno non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.