Ti trovi in:
Prestazioni economiche
Sulla base del principio dell'"automaticità delle prestazioni", l'Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
Indennizzo per mancata retribuzione legata allo stato di inabilità del lavoratore che impedisce temporaneamente di attendere alla propria attività lavorativa.
Indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico)
Indennizzo in capitale per grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15% accertato a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Indennizzo in rendita per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) e patrimoniale
Indennizzo in rendita per grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100% accertato a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale e ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali.
Rendita diretta per inabilità permanente
Indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro valutata in base alle tabelle allegate al T.U. 1124/1965 per eventi antecedenti il 25 luglio 2000.
Integrazione della rendita diretta
Prestazione riconosciuta ai titolari di rendita diretta per il periodo di cure necessarie per il recupero dell'attitudine al lavoro e dell’integrità psico-fisica.
Assegno per assistenza personale continuativa
Prestazione riconosciuta ai titolari di rendita che versano in una o più condizioni menomative elencate nella tabella allegata al Testo unico (d.p.r. 1124/1965) e per le quali necessitano di assistenza personale continuativa.
Condivisione social
Pubblicazione
02/02/2024, 15:10
Ultimo aggiornamento
02/02/2024, 15:10
Condividi