Destinatari
Infortunati e affetti da malattia professionale.
Caratteristiche
È una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale - che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa - a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.
L’Inail eroga l’indennità giornaliera nella misura del:
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
In caso di ricovero dell’assicurato in un istituto di cura, l’Inail può ridurre di un terzo l’importo della indennità al lavoratore senza familiari a carico.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.
L’indennità di temporanea si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l'evento. Per alcune categorie di lavoratori il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto collettivo in base alla qualifica di assunzione del lavoratore.
L’indennità è soggetta a tassazione Irpef. La trattenuta viene effettuata dall'Inail che rilascia all'assicurato la relativa certificazione fiscale.
I lavoratori affetti da silicosi o asbestosi percepiscono un assegno giornaliero, pari all'indennità temporanea assoluta, nei giorni in cui devono assentarsi dal lavoro per sottoporsi ad accertamenti diagnostici o cure.
Per il settore navigazione l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco. L’indennità è corrisposta nella misura del 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco, annotata sul ruolo o sulla licenza. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione effettivamente percepita dall’assicurato nei trenta giorni precedenti lo sbarco.
Per il calcolo della prestazione per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima si fa riferimento alle retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell’art. 118, Testo unico 1124/1965.
Modalità di richiesta
Il lavoratore informa il proprio datore di lavoro dell’infortunio immediatamente e della malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione e presenta il primo certificato medico.
Il datore di lavoro inoltra la relativa denuncia alla Sede competente da individuare in base al domicilio del lavoratore, entro 2 giorni dalla data di ricezione dei riferimenti del certificato medico per l’infortunio ed entro 5 giorni per quello di malattia professionale, attraverso:
- sezione Servizi online del portale Inail > Denunce di infortunio online;
- Pec (posta elettronica certificata), nel caso di difficoltà tecniche nell’accesso e/o nell’utilizzo dei Servizi online. Il lavoratore può farsi assistere da un Patronato.
Per il Settore navigazione, l’assicurato deve dare al comandante della nave immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, indicando se vi sono stati eventuali testimoni.
Per gli infortuni, non guaribili entro 3 giorni, il comandante o l’armatore deve inoltrare tempestiva denuncia all’Inail e all’Autorità marittima o consolare competente.
Se l’infortunio si verifica durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio nel caso in cui esista certificazione medica con prognosi superiore a tre giorni redatta durante la navigazione dal medico di bordo.
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni, nel modulo di denuncia devono essere riportati, in caso di sbarco, i dati del luogo e della data dello sbarco.
La documentazione relativa allo sbarco è necessaria per l’istruttoria dei casi di infortunio del personale iscritto nei ruoli di equipaggio. Pertanto, ai fini della corretta definizione del caso, qualora il comandante/datore di lavoro non abbia indicato in denuncia i dati relativi allo sbarco attestati dall’Autorità marittima/consolare, l’Istituto richiederà al lavoratore copia del libretto di navigazione.
In caso di malattia professionale il lavoratore del Settore navigazione deve seguire la procedura prevista da Inail per le altre categorie di lavoratori.
Modalità di ricezione dei provvedimenti/comunicazioni
- posta ordinaria;
- Pec (posta elettronica certificata).
Modalità di erogazione del servizio
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale (escluso il Settore navigazione);
- accredito su carta prepagata dotata di codice Iban;
- per importi non superiori a 1.000,00 euro, con vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.