Destinatari
Infortunati e affetti da malattia professionale.
Caratteristiche
È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.
La prestazione è erogata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al d.m. 12 luglio 2000, in una unica soluzione e in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000.
Il decreto interministeriale del 27 marzo 2009 dispone a decorrere dal 1° gennaio 2008 un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68% degli indennizzi in capitale a titolo di rivalutazione del danno biologico. Inoltre, in attuazione della legge di stabilità 2014, il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un ulteriore aumento in via straordinaria nella misura del 7,57%.
La legge di stabilità 2016, ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail.
La rivalutazione – per la quale è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare su proposta del Presidente dell'Inail – sarà effettuata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.
Gli incrementi annuali si aggiungeranno a quello complessivo del 16,25% riconosciuto in via straordinaria dai sopra citati decreti ministeriali.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, a seguito della revisione delle tariffe dei premi assicurativi, è in vigore per il triennio 2019-2021 la “Nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” (determina del Presidente n. 2 del 9 gennaio 2019, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 45 del 23 aprile 2019).
Gli infortunati e i tecnopatici dichiarati guariti con postumi inferiori al 6% (senza alcun indennizzo) o con postumi dal 6% al 15% (con indennizzo in capitale) possono richiedere l’aggravamento del grado di menomazione entro 10 anni dalla data dell’infortunio e 15 anni dalla data di denuncia della malattia professionale.