Passa al contenuto principale
Impostazioni cookie

Ti trovi in:

Indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico)

Indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico). Per postumi compresi tra il 6 e il 15% è previsto l’indennizzo in capitale.

Destinatari

Infortunati e affetti da malattia professionale.

Caratteristiche

È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.

La prestazione è erogata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al d.m. 12 luglio 2000, in una unica soluzione e in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000.

Il decreto interministeriale del 27 marzo 2009 dispone a decorrere dal 1° gennaio 2008 un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68% degli indennizzi in capitale a titolo di rivalutazione del danno biologico. Inoltre, in attuazione della legge di stabilità 2014, il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un ulteriore aumento in via straordinaria nella misura del 7,57%.

La legge di stabilità 2016, ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail.

La rivalutazione – per la quale è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare su proposta del Presidente dell'Inail – sarà effettuata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.

Gli incrementi annuali si aggiungeranno a quello complessivo del 16,25% riconosciuto in via straordinaria dai sopra citati decreti ministeriali.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, a seguito della revisione delle tariffe dei premi assicurativi, è in vigore per il triennio 2019-2021 la “Nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” (determina del Presidente n. 2 del 9 gennaio 2019, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 45 del 23 aprile 2019).

Gli infortunati e i tecnopatici dichiarati guariti con postumi inferiori al 6% (senza alcun indennizzo) o con postumi dal 6% al 15% (con indennizzo in capitale) possono richiedere l’aggravamento del grado di menomazione entro 10 anni dalla data dell’infortunio e 15 anni dalla data di denuncia della malattia professionale.

Modalità di ricezione comunicazioni

  • Posta ordinaria;
  • Pec (posta elettronica certificata).

Modalità di erogazione del servizio

La sede competente in base al domicilio del lavoratore provvede direttamente all’erogazione dell’indennizzo dopo l’accertamento del grado di menomazione.

Il lavoratore può farsi assistere da un Patronato.

L’erogazione può avvenire con:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale accredito su carta prepagata dotata di codice Iban;
  • per importi non superiori a 1.000,00 euro, con vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.

ALLEGATI e Ti potrebbe interessare

ALLEGATI

Ti potrebbe interessare