13/05/2020
Mesotelioma non professionale, oltre quattromila euro in più per l’indennizzo una tantum ai malati e ai loro eredi
Con la circolare n. 20 del 13 maggio 2020 l’Inail fornisce le istruzioni per ottenere la prestazione del Fondo per le vittime dell’amianto da parte dei malati non professionali o loro eredi, che per il 2020 è stata incrementata da 5.600 a 10mila euro. Chi ne ha beneficiato tra il 2015 e il 2019 può richiedere l’integrazione. Come disposto dal decreto Cura Italia, scadenze e adempimenti sono sospesi fino al primo giugno

Modalità di presentazione delle istanze da parte dei malati. I malati, per richiedere la prestazione, devono inviare il modulo 190, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (Pec), alla sede territoriale Inail competente per domicilio entro 120 giorni (termine ordinatorio) dalla data di accertamento della patologia, insieme alla documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi.
Modalità di presentazione delle istanze da parte degli eredi. Gli eredi, invece, devono presentare l’istanza, a pena di decadenza, entro 120 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), utilizzando il modulo 190/E. Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte. Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia), detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno. Conseguentemente, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di presentazione dell’istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.
Come richiedere l’integrazione. I malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi che hanno beneficiato della prestazione di 5.600 euro tra il 2015 e il 2019, hanno 120 giorni di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), a pena di decadenza, per richiedere l’integrazione, utilizzando il modulo 190/I. Lo stesso termine si applica anche alle istanze di integrazione relative a prestazioni ottenute nel periodo successivo al 31 dicembre 2019. Tuttavia, anche per le richieste di integrazione, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge Cura Italia, detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno ed il termine ultimo di scadenza è il 29 settembre 2020.
Disposizioni transitorie per le istanze in corso di istruttoria. Le istanze di accesso alla prestazione in corso di istruttoria alla data di emanazione della presente circolare sono considerate valide ai fini della erogazione del nuovo importo pari a 10.000 euro della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi, mentre eventuali istanze prodotte successivamente alla data di emanazione della presente circolare, devono essere regolarizzate, sempre entro i predetti termini decadenziali.
L’esposizione può essere familiare o ambientale. Hanno diritto alla prestazione economica, indipendentemente dalla loro cittadinanza, tutte le persone affette da mesotelioma contratto nel nostro Paese per esposizione familiare o ambientale e i loro eredi. L’esposizione familiare, in particolare, è comprovata se il malato di mesotelioma ha convissuto in Italia in un periodo in cui un familiare era impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’esposizione ambientale, invece, è comprovata in caso di residenza sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia.
Ai fini del riconoscimento la latenza deve essere di almeno 10 anni. I periodi di esposizione devono essere compatibili con l’insorgenza della malattia, che può avere una latenza molto lunga. Sulla base delle evidenze della letteratura scientifica, ai fini del riconoscimento del beneficio è considerata utile una latenza di almeno 10 anni dall’inizio dell’esposizione all’amianto. Se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all’istanza risulta completa, l’Inail erogherà entro 90 giorni, in un’unica soluzione, la prestazione per il 2020 o l’integrazione per il periodo 2015-2019.
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Testo integrale della circolare Inail n. 20 del 13 maggio 2020
(.pdf - 366 kb)
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Tutela delle vittime per esposizione amianto non professionale
Prestazione economica a carico del Fondo per le vittime dell'amianto.