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Incidenti e infortuni sul lavoro

Per “incidente” o “quasi incidente” si intende un evento negativo verificatosi durante lo svolgimento del lavoro che non costituisce un infortunio sul lavoro e, quindi, non comporta alcun obbligo di segnalazione al datore di lavoro e da parte di questi all’Inail.

Mentre, per infortunio sul lavoro si intende qualsiasi evento avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro e che abbia avuto come conseguenza una inabilità temporanea assoluta tale da comportare l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (escluso il giorno dell’infortunio), una menomazione permanente dell’integrità psicofisica, parziale (di grado pari o superiore al 6%) o totale, o la morte.
 

A. INCIDENTE DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA: COSA FARE

Il lavoratore deve informare immediatamente il suo datore di lavoro, anche se l’incidente è di lieve entità. In mancanza, perde il diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.

Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il codice fiscale, l’identificativo e la data di rilascio del certificato medico trasmesso all’Inail per via telematica dal medico che ha prestato la prima assistenza (medico del Pronto soccorso della struttura sanitaria o altro medico abilitato, compreso il medico famiglia).

Le tre informazioni devono essere comunicate immediatamente in quanto il datore di lavoro entro due giorni deve fare la denuncia di infortunio all’Inail.

Nel caso di tardata comunicazione la conseguenza, per il lavoratore, è la perdita del diritto all’indennizzo per i giorni precedenti.

 

B. INFORTUNIO SUL LAVORO: COSA FARE

Nel caso di infortunio sul lavoro è obbligatoria la trasmissione all’Inail del certificato di infortunio da parte del medico che ha prestato assistenza sanitaria, nonché la denuncia dell’infortunio all’Inail da parte del datore di lavoro.

La denuncia di infortunio è obbligatoria nel caso di infortuni con conseguenze superiori ai tre giorni di prognosi (escluso quello dell’infortunio).

Il termine per l’inoltro della denuncia è di due giorni per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, escluso quello dell’evento, e di 24 ore per gli infortuni mortali o con prognosi riservata.

Con l’invio telematico della denuncia di infortunio è assolto anche l’obbligo del datore di lavoro di denunciare l’infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza.

La denuncia di infortunio sul lavoro va effettuata telematicamente. Per la compilazione e la trasmissione della denuncia di infortunio sul lavoro è disponibile sul portale Inail (www.inail.it) il servizio denuncia/comunicazione d’infortunio.

Dopo l’accesso con Spid, Cns o Cie, il servizio consente di inserire tutti i dati necessari per la trasmissione della denuncia all’Inail (dati del datore di lavoro, dati personali e lavorativi dell’infortunato, descrizione dell’infortunio, dati del certificato medico, eventuali testimoni e veicoli a motore coinvolti).

 

CERTIFICATO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Dal 22 marzo 2016, il datore di lavoro può consultare i dati dei certificati medici di infortunio sul lavoro che pervengono telematicamente all’Inail utilizzando il servizio online “Ricerca certificati medici” disponibile sul portale Inail all’interno dei servizi di denuncia. All'interno dell’applicativo è possibile visualizzare, stampare e salvare il documento PDF inserendo il numero identificativo del certificato medico e la data di rilascio.

Il medico che rilascia il certificato di infortunio per un suo assistito ha la possibilità di inoltrare telematicamente il certificato tramite l’applicativo presente su portale Inail.

Per accedere all’applicativo è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso al sito www.inail.it. Se ancora non in possesso di tali credenziali occorre presentare all’Inail (struttura territoriale competente) la domanda “Richiesta di attribuzione codice medico e di abilitazione ai servizi on line Inail per i medici esterni” con una delle seguenti modalità:

  • attraverso il Servizio RICHIEDI ABILITAZIONE MEDICO ESTERNO disponibile sul portale www.inail.it alla sezione “Accedi ai Servizi Online> Registrazione> Medico esterno/Presidio ospedaliero”.
  • presentando ad una delle sedi Inail la modulistica cartacea presente sul portale www.inail.it, nella sezione ATTI E DOCUMENTI (ATTI E DOCUMENTI > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online > Medico esterno-modulo), accompagnata dal documento di identità.
  • inviando alla sede Inail la suddetta modulistica compilata e firmata in via telematica (es. Inail Risponde, Pec).

Per accedere al servizio “Certificati Medici di infortunio”, il medico già abilitato deve accedere attraverso SPID, CIE o CNS dalla sezione ACCEDI AI SERVIZI ON LINE del sito www.inail.it. Dopo l’accesso – con ruolo digitale “Medico esterno” – potrà verificare/completare i propri riferimenti e dati anagrafici (sezione IL MIO PROFILO).

Dal 22 marzo 2016 sono operative le disposizioni previste dall’articolo 21 del D.Lgs 151/2015 che introducono l'obbligo di trasmissione telematica da parte del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza" al lavoratore.