In caso di infortunio sul lavoro, incluso quello in itinere, il lavoratore, a prescindere dalla prognosi, deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità.
In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
- rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nella struttura più vicina
- rivolgersi al proprio medico curante.
In ogni caso, occorre spiegare al medico le cause e le circostanze dell’infortunio al fine della corretta compilazione del certificato medico di infortunio.
Qualunque medico presti assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Inail.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Inail. I dati delle certificazioni pervenute, inoltre, sono resi disponibili ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.); non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.
Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico -il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso- e degli eventuali ulteriori certificati.
Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla data di ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore può denunciare egli stesso l’infortunio sul lavoro recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
La sede Inail competente alla trattazione del caso di infortunio sul lavoro è quella del domicilio del lavoratore, ove diverso dalla residenza.
La sede Inail che riceve in via telematica la documentazione utile per la protocollazione del caso di infortunio (denuncia di infortunio e/o certificazione medica). provvede all’istruttoria e alla definizione della pratica.
Il lavoratore allo scadere dei giorni di prognosi riconosciuti e certificati dal presidio medico e/o dal medico curante che ha effettuato le prime cure deve presentarsi presso gli ambulatori della sede Inail per il prosieguo delle cure e il riconoscimento dell’evento lesivo, ovvero può chiedere al proprio medico di base di trasmettere all’Inail il certificato medico continuativo e/o definitivo.
In particolare, sulla base della documentazione acquisita, la sede Inail verifica la presenza dei requisiti previsti dall’assicurazione per il riconoscimento del caso di infortunio - causa violenta, occasione di lavoro, inabilità temporanea assoluta per un periodo superiore a tre giorni- e procede agli accertamenti ritenuti necessari attraverso la richiesta di ulteriori notizie al datore di lavoro o al lavoratore.
Nei casi di dubbi sulla insorgenza della patologia denunciata, il caso può essere segnalato all’Inps per effetto della Convenzione stipulata tra i due Istituti, mentre l’Inail è tenuto a proseguire le verifiche sulla prognosi del lavoratore sino alla scadenza.
Come si deve comportare il lavoratore in caso di ricaduta/riammissione in temporanea
Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore dovesse segnalare esiti conseguenti all’infortunio può chiedere all’Inail sulla base di nuova documentazione medica che certifica un ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta la riapertura dell’infortunio già definito (riammissione in temporanea).