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Assicurazione allievi IeFP

L’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 14/09/2015 ha introdotto, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2016 – 2017, una modalità semplificata per l’assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP) curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 110, lettera e, legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha destinato 5 milioni di euro per l’assicurazione degli allievi IeFP, rendendo strutturale la copertura a carico dello Stato delle minori entrate dell’Istituto per il premio speciale unitario previsto dall’articolo 32, comma 8, del citato decreto.
Per l’anno formativo 2017-2018 l’ammontare del premio speciale è fissato nella misura di € 58,00.
Il premio non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo che convenzionalmente inizia il 1° settembre di ciascun anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo. L’importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato. La misura di tale onere aggiuntivo annuo è pari a 45,00 euro, maggiorato della addizionale ex Anmil dell’1% prevista dall’art. 181, d.p.r. 1124/1965, nel rispetto del limite di spesa annuale di 5 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato.
Le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari accreditati, per attivare la copertura assicurativa, hanno l’obbligo di comunicare all’Inail, in via telematica, l’avvio dei corsi per ciascuna sede formativa entro il 16 febbraio 2018.
Sono, inoltre, tenuti a presentare, sempre in via telematica, per ogni posizione assicurativa, la denuncia degli allievi iscritti ai corsi IeFP, allegando lo stralcio del decreto regionale di approvazione dei corsi. Per il solo anno formativo 2017-2018, essendo già in corso, il termine previsto è il 16 marzo 2018 e non il 1° dicembre.
Le modalità assicurative sono maggiormente dettagliate nella circolare n. 9 del 12 febbraio 2018.
 
Destinatari della copertura assicurativa
La polizza speciale è rivolta solo agli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, per l’erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale.
In particolare si fa riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento, rispettivamente, di qualifiche e diplomi professionali, di competenza regionale, riconosciuti a livello nazionale e comunitario.
Restano esclusi:

  • il personale dipendente, assicurato con le modalità ordinarie;
  • alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione non statali, assicurati tramite il premio speciale unitario (decreto ministeriale 15 luglio 1987);
  • i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento e gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell’ambito dei corsi ordinamentali del d.lgs. n. 150 del 14/09/2015.

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